Inammissibili in Cassazione i motivi su pena base e recidiva non devoluti (Cass. pen. Sez. VII n. 21360 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che prospettano questioni relative alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione non sono deducibili se non devoluti nei medesimi termini in grado di appello. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il controllo di legittimità resta pertanto limitato alla verifica della congruità e della coerenza della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 23.06.2025, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. sotto due profili: l’individuazione della pena base calcolata sulla pena già aumentata per la recidiva, e l’incremento superiore a un terzo applicato per la continuazione.

Con un secondo motivo contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva e la mancata esclusione di quest’ultima, oltre all’eccessività della pena base in ragione dell’aumento di due terzi per la recidiva contestata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva anzitutto un difetto di deducibilità. Le censure sull’art. 81 cod. pen. non erano state devolute in quei termini in appello, dove l’imputato aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva, ovvero l’esclusione di quest’ultima, e aveva lamentato l’eccessività della pena base per l’incremento di due terzi.

Nel merito la Corte osserva che la decisione del giudice di appello è comunque corretta, sia nell’individuazione del reato più grave, sia nella determinazione della pena base, incrementata di due terzi per la ritenuta recidiva qualificata, sia con riferimento agli aumenti per la continuazione, congruamente motivati nel quantum in ragione della recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., nel rispetto del limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione più grave.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene non consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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