Ne bis in idem e identità naturalistica del fatto nelle bancarotte (Cass. pen. Sez. 5 n. 2682 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ne bis in idem, sia nella declinazione sostanziale sia in quella processuale ex art. 649 cod. proc. pen., postula l’identità del fatto storico nella sua dimensione naturalistica, da valutarsi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non già la coincidenza delle astratte qualificazioni giuridiche. In materia di bancarotta fraudolenta, il delitto di distrazione si configura, e non quello preferenziale, quando l’amministratore prelevi somme dalle casse sociali asseritamente a titolo di compenso, senza che emergano elementi concreti idonei a dimostrare la sussistenza e la congruità del credito. L’attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. va valutata con riguardo alla diminuzione globale della massa attiva, non in relazione all’entità del passivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio dopo un annullamento senza rinvio, confermava la condanna dell’amministratore unico di una società dichiarata fallita per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, distrazione e documentale. La condotta contestata consisteva nell’utilizzo per scopi personali di somme versate dai clienti e nel sistematico inadempimento degli obblighi verso gli stessi, oltre che nella tenuta di una contabilità tale da impedire la ricostruzione del patrimonio sociale.
Avverso la sentenza, l’imputato ricorreva per cassazione deducendo, tra i motivi, la violazione del divieto di un secondo giudizio, eccependo che per i medesimi fatti era già stato giudicato con sentenza del Tribunale di Forlì per i reati di truffa e autoriciclaggio, e contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha precisato che la nozione di ne bis in idem sostanziale e quella processuale hanno ambiti applicativi parzialmente diversi. La prima, più ampia, prescinde dalle differenti qualificazioni giuridiche; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, la Corte ha ribadito che l’identità del fatto deve essere accertata con un approccio storico-naturalistico, verificando la coincidenza di condotta, nesso causale ed evento.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 649, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la sentenza del Tribunale di Forlì non era ancora divenuta irrevocabile. In ogni caso, la censura era generica, poiché dal confronto tra i fatti emergeva una coincidenza solo parziale: nel presente procedimento le condotte contestate rilevavano non come violazioni tributarie ma come comportamenti causativi del dissesto, e la bancarotta distrattiva riguardava atti diversi da quelli del precedente giudizio.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito che per le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. non è richiesta la volontà di provocare l’insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e la volontà del comportamento pericoloso. Per la bancarotta per distrazione, invece, è sufficiente il dolo generico, non occorrendo la consapevolezza dello stato di insolvenza né la finalità di nuocere ai creditori.
La Corte ha infine giudicato infondate le censure relative al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., evidenziando che la speciale tenuità va valutata in relazione all’importo della distrazione, che nel caso di specie era considerevole, e non rispetto all’entità del passivo fallimentare. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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