Inammissibilità dell’appello al Tribunale di sorveglianza spetta al collegio, non al Presidente (Cass. pen. Sez. I n. 38795 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., solo con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, oppure priva delle condizioni previste direttamente dalla legge. Tale potere non si estende all’impugnazione al Tribunale di sorveglianza, riconducibile al genus delle impugnazioni: la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni dell’art. 591 cod. proc. pen., spetta al giudice dell’impugnazione, e dunque all’organo collegiale, non al Presidente del Tribunale. La competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza in materia di misure di sicurezza presuppone che l’impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che le riguardano; quando investe altri capi o punti della decisione, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, con sentenza, assolveva l’imputato dai reati ascrittigli perché non imputabile per vizio totale di mente e disponeva la trasmissione della perizia psichiatrica al Ser.D. L’imputato proponeva appello innanzi al Tribunale di sorveglianza di Firenze, deducendo violazione di legge e travisamento della prova e chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte relativa all’invio della perizia.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 678 cod. proc. pen., disponendo di non farsi luogo al procedimento di sorveglianza, trattandosi di materia non riguardante le misure di sicurezza. Avverso tale provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. per la mancata trasmissione degli atti al giudice competente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del potere del Presidente del Tribunale di sorveglianza di dichiarare de plano l’inammissibilità dell’impugnazione. Rileva che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio per insussistenza del potere in capo al Presidente.
Il principio, già affermato e qui riaffermato, è che il decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. può essere emesso de plano soltanto con riguardo a una richiesta identica ad altra già rigettata o priva delle condizioni previste dalla legge, e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza. Quest’ultimo è riconducibile al genus delle impugnazioni, sicché l’inammissibilità, nei casi tassativi dell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione, quindi dell’organo collegiale, non del Presidente. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk.
Il principio opera anche per le impugnazioni che, ai sensi dell’art. 680, comma 2, cod. proc. pen., afferiscono a sentenze concernenti le misure di sicurezza: si tratta di competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza a pronunciarsi in sede di appello ai sensi dell’art. 579, comma 2, cod. proc. pen. Tale competenza presuppone però che l’impugnazione sia limitata alle sole disposizioni sulle misure di sicurezza; quando riguarda anche altri capi o punti della decisione, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione. Sul punto la Corte cita Sez. 2, n. 29625 del 28/05/2019; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015; Sez. 1, n. 6371 del 31/01/2006.
Nel caso in esame il giudice dell’impugnazione si identifica con il Tribunale di sorveglianza, organo a composizione collegiale. Il vizio è assorbente e dirimente ed è rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., alla luce del principio secondo cui la incompetenza funzionale dà luogo a nullità assoluta e insanabile, come affermato dalle Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia; Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo; Sez. U, n. 5 del 20/06/1990, Corica.
La Corte dispone quindi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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