Confisca e opposizione del terzo: avviso agli interessati e nullità assoluta (Cass. pen. Sez. I n. 38802 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di beni e di opposizione proposta dal terzo avverso la decisione sulla restituzione, il giudice dell’esecuzione che procede senza formalità ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. deve notificare l’ordinanza e l’avviso dell’udienza all’interessato non istante. Per “interessato” si intende anche chi, dagli atti e al momento della decisione, risulti formalmente titolare del bene, pur se diverso da chi ha presentato l’istanza. L’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza integra nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per l’applicazione estensiva delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato.
Il Fatto
Un terzo, rimasto estraneo al processo di cognizione, ha chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca della confisca di un immobile disposta con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. L’istanza riguardava dapprima il solo diritto di usufrutto vantato sul bene e veniva poi estesa alla quota di nuda proprietà, pari a un terzo, per effetto della concorrenza tra successione testamentaria e legittima.
Il giudice dell’esecuzione ha accolto parzialmente la richiesta, revocando la confisca quanto all’usufrutto e rigettandola quanto alla nuda proprietà. La Corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la diversa interpretazione del testamento non potesse essere demandata al giudice penale e che il terzo avrebbe dovuto agire in sede civile contro i coeredi. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato un profilo preliminare, assorbente rispetto alle censure sul merito della vicenda successoria: quello della mancata estensione del contraddittorio del giudizio di opposizione ai soggetti che risultavano formalmente eredi dell’immobile confiscato in sede di cognizione.
Il terzo, estraneo al processo, ha correttamente proposto l’istanza di restituzione del bene confiscato con sentenza irrevocabile, secondo il principio già affermato da Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi. Il giudice dell’esecuzione ha proceduto senza formalità ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. e dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma, in forza di quest’ultima disposizione, avrebbe dovuto notificare l’ordinanza e l’avviso dell’udienza all’interessato non istante.
La Corte precisa che per “interessato”, in caso di decisione sulla confisca, deve intendersi anche chi, sulla base degli atti e al momento della decisione, risulti formalmente titolare del bene, pur se diverso da chi ha presentato l’istanza (Sez. 3, n. 17543 del 22/2/2019, Ubi Banca s.p.a.). Poiché dalla decisione potrebbe derivare un pregiudizio al titolare, si configura una situazione analoga a quella dell’art. 102 cod. proc. civ. in tema di litisconsorzio necessario (Sez. 1, n. 37050 del 23/3/2018, Unicredit S.p.a.).
Ne consegue che, in caso di opposizione avverso la decisione emessa senza formalità, l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Sez. 1, n. 45575 del 29/9/2015, Hoxha). L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, per un nuovo esame preceduto dall’integrazione del contraddittorio mediante avviso ai formali titolari dell’immobile.
Nota della Redazione
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