Riconoscimento fotografico non confermato dalla ricognizione è utilizzabile se motivato (Cass. pen. Sez. 5 n. 14961 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento fotografico, anche se non seguito da positiva ricognizione personale, costituisce accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base al principio del libero convincimento, la cui affidabilità deriva dall’attendibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell’identificazione. Il giudice di merito deve motivare adeguatamente sia l’attendibilità dell’esito dell’individuazione fotografica sia l’inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale; il decorso di un apprezzabile lasso di tempo può giustificare l’affievolimento della traccia mnestica. La valutazione degli indizi richiede un esame globale degli elementi certi, che consenta di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, restando preclusa in cassazione una diversa lettura del materiale istruttorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona aveva confermato la condanna di due imputati per il delitto di furto in abitazione aggravato, contestato con la violenza sulle cose, e per ulteriori episodi di furto, unificati dal vincolo della continuazione per uno dei due. La ricostruzione fattuale si fondava sull’arresto in flagranza di uno degli imputati subito dopo il colpo e, per l’altro, su un compendio indiziario composto da riconoscimenti fotografici, dal rinvenimento dell’auto rubata nei pressi della sua dimora, dallo spegnimento del cellulare nei giorni dei fatti, da graffi compatibili con la fuga e da intercettazioni telefoniche.
Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, l’inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici non confermati dalla successiva ricognizione personale e la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio; con un secondo motivo, la mancata esclusione della recidiva e l’eccessiva quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ribadendo che il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Nel caso di specie, si verteva in tema di doppia conforme statuizione di responsabilità, con motivazioni di primo e secondo grado che, fondendosi, si integrano a vicenda in un risultato organico e inscindibile.
Sul valore del riconoscimento fotografico, la Corte ha richiamato il principio per cui esso, anche se non seguito da positiva ricognizione personale, è utilizzabile e idoneo a fondare la penale responsabilità quando il testimone confermi di averlo effettuato con esito positivo ma non possa reiterarlo per il decorso di un apprezzabile lasso di tempo. I giudici di merito avevano fornito una risposta puntuale alle censure difensive, evidenziando come l’individuazione fotografica fosse avvenuta nell’immediatezza dei fatti, quando il ricordo era vivido, mentre la ricognizione formale in incidente probatorio era intervenuta a distanza di circa cinque mesi, lasso di tempo idoneo a giustificare l’affievolimento della traccia mnestica.
Quanto alla prova indiziaria, la Corte ha ricordato che il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica degli indizi, ma deve verificarne la certezza e l’intrinseca valenza dimostrativa, per poi procedere a un esame globale che consenta di superare l’ambiguità dei singoli elementi. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva valorizzato una pluralità di elementi convergenti: il ritrovamento della refurtiva nel giubbotto abbandonato da un giovane fuggito alla vista dei Carabinieri, il riconoscimento fotografico da parte di più testimoni, il ritrovamento dell’auto rubata nei pressi dell’abitazione dell’imputato, lo spegnimento del cellulare in coincidenza con i fatti e il contenuto delle intercettazioni telefoniche.
In merito alla recidiva, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione che aveva valorizzato, oltre al dato formale dei precedenti, l’omogeneità tipologica dei reati e la maggiore scaltrezza dimostrata dagli imputati, quali sintomi di professionalità criminale e di pericolosità sociale persistente. La quantificazione della pena, infine, è stata giudicata congrua, avendo i giudici di merito determinato la pena base nel minimo edittale e operato aumenti contenuti per i reati satellite.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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