Inutilizzabilità delle dichiarazioni della vittima vulnerabile e delimitazione temporale del reato di maltrattamenti (Cass. pen. n. 14172/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, le dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria devono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, ai sensi dell’art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., in quanto la vittima del reato di cui all’art. 572 cod. pen. è, per legge, persona in condizione di particolare vulnerabilità, la cui condizione è presunta in ragione della tipologia del reato. La polizia giudiziaria non può esimersi dall’obbligo di registrazione delle dichiarazioni, né compete alla difesa dell’indagato l’onere di provare la vulnerabilità della persona offesa ai fini dell’applicazione della sanzione di inutilizzabilità. La legge n. 181 del 2025, che ha esteso il reato di maltrattamenti alle condotte in danno di persona non più convivente ma legata da vincolo di filiazione, costituisce una nuova fattispecie incriminatrice, non applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma 1, cod. pen., sicché le condotte successive alla cessazione della convivenza non possono essere sussunte nella previgente formulazione dell’art. 572 cod. pen., potendo eventualmente integrare il diverso reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., ove ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza proposta dall’indagato avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Latina che gli aveva applicato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in relazione al reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il provvedimento si fondava sulla querela e sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa il 5 e il 7 settembre 2025 alla polizia giudiziaria.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa per violazione dell’art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., che impone la documentazione integrale con mezzi audiovisivi delle dichiarazioni delle persone in condizione di particolare vulnerabilità, e contestando la sussistenza del reato di maltrattamenti per le condotte successive al maggio 2022, data della cessazione della convivenza tra le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha affermato che la vittima del reato di maltrattamenti in famiglia è, per legge, persona in condizione di particolare vulnerabilità, come desumibile dalla collocazione del reato nell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. (che prevede l’incidente probatorio speciale per tale tipologia di reato) e dalla natura stessa del fatto criminoso, caratterizzato da violenza e da un rapporto di dipendenza affettiva. Ha, pertanto, rilevato che l’art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen. impone alla polizia giudiziaria di documentare le dichiarazioni con mezzi audiovisivi, a pena di inutilizzabilità, non potendo la valutazione della vulnerabilità essere rimessa alla discrezionalità degli operatori, né essendo necessario che la difesa provi tale condizione. La Corte ha, quindi, dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa il 7 settembre 2025, mentre ha ritenuto utilizzabile la querela del 5 settembre 2025, non essendo quest’ultima assimilabile alle dichiarazioni assunte ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto la censura relativa alla prosecuzione del reato dopo la cessazione della convivenza. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di maltrattamenti non è configurabile in assenza della convivenza e della comunanza di vita e di affetti, potendo eventualmente integrare il delitto di atti persecutori. Ha, inoltre, rilevato che la legge n. 181 del 2025, che ha modificato l’art. 572 cod. pen. estendendo la fattispecie alle condotte poste in essere in danno di persona non più convivente ma legata da vincoli di filiazione, è sopravvenuta ai fatti e costituisce una nuova incriminazione, non applicabile retroattivamente. Ha, pertanto, annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame, che tenga conto dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni e che valuti la configurabilità del reato di maltrattamenti solo per il periodo di convivenza, con eventuale rivalutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.