Revocatoria fallimentare e limite dell’art 70 per rapporti unificati da conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 26558 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sono rapporti continuativi o reiterati, ai sensi dell’art. 70, comma 3, legge fall., e dunque ai fini del limite ivi posto agli effetti della revocazione, soltanto quei rapporti che, pur se al di fuori dell’ambito bancario, siano regolati a monte da un rapporto di conto corrente (art. 1823 c.c.) o da un analogo legame, in forza del quale gli atti estintivi di posizioni passive, in quanto assoggettabili a revocatoria ex art. 67 legge fall., confluiscono in un contesto giuridico unitario, nel cui ambito le rimesse del soggetto poi fallito avrebbero potuto anche ripristinare una provvista disponibile per ulteriori acquisti. L’avverbio “comunque” va letto in senso selettivo, non estensivo: esso assimila al conto corrente bancario i soli rapporti caratterizzati dall’unicità della vicenda giuridica sottostante. La prova della conoscenza dello stato di insolvenza è fatto psicologico accertabile per presunzioni, la cui valutazione resta riservata al giudice del merito. L’esenzione dei pagamenti effettuati nei termini d’uso presuppone il rispetto dei tempi e dei modi dell’ordinaria attività d’impresa.

Il Fatto

Il fallimento di una società propose azione revocatoria ex art. 67, comma 2, legge fall. nei confronti di un’altra società, avente ad oggetto cinque pagamenti per vendite di carburanti effettuati nel periodo sospetto anteriore all’apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale respinse la domanda per difetto di prova della conoscenza, in capo alla convenuta, dello stato di insolvenza della debitrice.

La Corte d’appello, in accoglimento del gravame, condannò la società convenuta alla restituzione della somma capitale di € 368.457 oltre interessi legali, ritenendo provata la scientia decoctionis e rigettando le eccezioni fondate sull’esenzione dei pagamenti effettuati nei termini d’uso e sul limite massimo dell’importo revocabile previsto dall’art. 70, comma 3, legge fall. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tredici motivi.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi, trattati unitariamente, sono inammissibili perché investono l’accertamento del fatto riservato al giudice del merito. La Corte ribadisce che la prova di un fatto psicologico, quale la conoscenza dello stato di insolvenza, si dà per presunzioni, ma che il giudizio sui requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729, comma 1, c.c. costituisce apprezzamento discrezionale insindacabile, salvo il vizio di totale assenza o palese contraddittorietà della motivazione (Cass. S.u. n. 8053/2014). La ricorrente propone una ricostruzione alternativa dell’iter argomentativo che non corrisponde al testo della sentenza impugnata.

Quanto ai motivi dal sesto al nono, l’esenzione dei pagamenti nei termini d’uso non può estendersi a tutti i pagamenti comunque effettuati: una lettura siffatta oblitererebbe il riferimento ai termini d’uso e comporterebbe una non lieve violenza alla lettera della legge, in contrasto con l’art. 12 disp. prel. c.c. e con il principio di subordinazione del giudice alla legge ex art. 101, comma 2, Cost. La sentenza impugnata si è invece attenuta all’orientamento secondo cui l’esenzione opera anche rispetto a modalità estranee alla clausola contrattuale, purché tra le parti si sia instaurata una prassi anteriore consolidata e stabile (Cass. n. 27939/2020; conf. Cass. n. 30127/2024).

Il decimo motivo, di particolare rilevanza nomofilattica, investe l’art. 70, comma 3, legge fall. La Corte ritiene che il termine “comunque” non vada inteso in senso estensivo, ma selettivo, individuando solo i rapporti assimilabili a quelli di conto corrente. Depone in tal senso la ratio storica della norma, introdotta come rimedio agli effetti distorsivi della revocatoria delle rimesse sul conto corrente e come norma di chiusura rispetto all’esenzione dell’art. 67, comma 3, lett. b). Decisivo è il dato oggettivo dell’unicità del rapporto, evocato dall’uso del sintagma “posizioni passive” in luogo di “debiti”.

La sentenza impugnata è pertanto corretta: tra le due società si è instaurato un comune rapporto commerciale fatto di distinti e separati rapporti giuridici di compravendita, privi dell’elemento unificante richiesto dalla norma. L’undicesimo motivo resta assorbito per irrilevanza, mentre il dodicesimo e il tredicesimo sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1823 c.c.

Tutte le 18 sentenze sull'art. 1823 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *