Indennità di occupazione del comodatario moroso e diritti autodeterminati (Cass. civ. Sez. II n. 23867 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di comodato, il comodatario che, dopo la richiesta di restituzione, non restituisce il bene è inadempiente all’obbligazione di cui all’art. 1809 cod. civ. e risponde del danno, liquidabile dal giudice sulla base del valore locativo del bene, che rappresenta la perdita patrimoniale subita dal comodante per la mancata disponibilità dell’immobile. I diritti autodeterminati, come la proprietà, si identificano esclusivamente in base al loro contenuto e non in ragione del titolo di acquisto, la cui allegazione in corso di causa non integra una mutatio libelli.

Il Fatto

Gli eredi di un soggetto deceduto convenivano in giudizio la sorella, erede universale della madre in forza di testamento, chiedendo la restituzione dei frutti di alcuni immobili, la declaratoria di simulazione di una donazione di nuda proprietà e la riduzione di un legato in conto di legittima. La convenuta proponeva domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’indennità di occupazione dell’immobile, del quale la madre aveva donato la nuda proprietà al figlio premorto, riservandosi l’usufrutto.

Il Tribunale rigettava le domande attoree; la Corte d’Appello, in parziale riforma, accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava gli appellanti al pagamento della somma di Euro 35.000,00 a titolo di indennità di occupazione. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli eredi, con quattro motivi, e la controparte resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della procura, rigettandola: il mandato, pur contenendo l’espressione “in ogni stato e grado”, indica esplicitamente il giudizio di cassazione e la sentenza impugnata, risultando quindi inequivocabile.

Sul primo motivo, relativo alla domanda di restituzione dei frutti di un immobile, la Corte lo dichiara inammissibile. Rileva che i ricorrenti intercettano un’affermazione erronea del giudice di merito, ma non censurano la ratio decidendi autonoma della sentenza, che ha accertato in fatto che l’immobile non era di proprietà del loro dante causa, essendo stato legato ad altri soggetti. Richiama il principio per cui i diritti autodeterminati si identificano in base al solo contenuto e la deduzione di un diverso titolo non modifica la domanda, ma tale principio non è sufficiente a rendere ammissibile il motivo.

Sul secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato: la sentenza impugnata ha esposto in modo coerente le ragioni del rigetto della domanda di simulazione della donazione, considerando insufficienti gli elementi probatori e non essendo tenuta a confutare ogni singolo indizio. La deduzione sulla mancata ammissione delle prove orali è invece preclusa. Sul terzo motivo, la Corte esclude la nullità della sentenza per omessa pronuncia: le conclusioni trascritte evidenziano la natura subordinata della domanda di riduzione, e l’omessa allegazione che la donazione non esaurisse la legittima rende il motivo inammissibile.

Quanto al quarto motivo, la Corte lo ritiene infondato. Il comodatario, dopo la richiesta di restituzione, è inadempiente e il danno, consistente nella perdita della disponibilità del bene, è liquidabile in base al valore locativo. Tale conclusione non confligge con i principi delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, che ammettono la liquidazione equitativa del danno mediante il parametro del canone locativo di mercato. Infine, la Corte accoglie il ricorso incidentale, rilevando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sugli interessi legali, e decide nel merito riconoscendoli dalla data di proposizione della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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