Legittimo impedimento del difensore: omessa valutazione della documentazione e nullità assoluta (Cass. pen. Sez. II n. 26321 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, il giudice che rigetta la richiesta di differimento dell’udienza affermando che non è stata allegata alcuna documentazione a sostegno, senza considerare che quella documentazione era stata ritualmente trasmessa all’indirizzo PEC dell’ufficio, determina il difetto di assistenza dell’imputato. Ne consegue la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Il vizio attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e non è sanato dalla celebrazione del giudizio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona confermava la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Macerata per il reato di truffa. Nel corso del giudizio di appello il difensore dell’imputato aveva chiesto il rinvio dell’udienza di trattazione per un concomitante impegno professionale, rappresentato tramite comunicazioni a mezzo PEC.

La Corte territoriale rigettava l’istanza con ordinanza, sul rilievo della mancata allegazione della documentazione giustificativa. L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza delle norme sul legittimo impedimento e la conseguente nullità della sentenza, oltre a un secondo motivo sulla riconducibilità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione II esamina per prima la doglianza processuale, ritenendola fondata e assorbente del secondo motivo. La Corte ha accesso diretto agli atti in ragione della natura processuale della censura e ne trae conferma del vizio denunciato.

Dalla consultazione emerge che, dopo il deposito della richiesta di rinvio, il difensore aveva inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio una seconda comunicazione recante in allegato il verbale di udienza del procedimento pendente davanti al Tribunale di Roma, attestante l’impegno professionale rappresentato e l’esigenza che i testimoni ivi citati giungessero dall’estero.

La Corte d’appello, con l’ordinanza del 14 ottobre 2025, ha invece rigettato l’istanza affermando che non era stata allegata alcuna documentazione, senza considerare che essa era pervenuta il 9 luglio 2025 all’indirizzo PEC indicato. Il difetto di valutazione della documentazione prodotta integra quindi la violazione del diritto di difesa.

Richiamando il proprio precedente Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Del Mastro, la Corte ribadisce che l’omessa valutazione dell’istanza di differimento determina il difetto di assistenza dell’imputato, con nullità assoluta degli atti successivi ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Ancona per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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