Riduzione TASI per inagibilità e onere probatorio del contribuente: inutilizzabile la mera conoscenza di lavori di ristrutturazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14875 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TASI, la riduzione del 50% per gli immobili inagili o inabitabili, prevista dall’art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201/2011, richiede la sussistenza di uno stato di inagibilità o inutilizzabilità del fabbricato, inteso come obiettiva inidoneità all’uso per degrado fisico sopravvenuto, fatiscenza o carenze intrinseche, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il beneficio non spetta per il sol fatto che il Comune sia a conoscenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione, i quali non postulano necessariamente detto stato. Tale condizione deve essere documentata dal contribuente, anche mediante perizia tecnica o dichiarazione sostitutiva. La nozione di inagibilità e inabitabilità, in quanto norma agevolativa, è di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ..
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui Roma Capitale aveva negato, per alcuni immobili, la riduzione della TASI prevista per lo stato di inagibilità. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione, dichiarando inammissibili i motivi di appello relativi ai vizi formali dell’atto e negando la riduzione per mancata prova dello stato di inagibilità. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo da un lato la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello, dall’altro la violazione dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011 per il mancato riconoscimento della riduzione in ragione della conoscenza comunale dei lavori di ristrutturazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dapprima riconosciuto un vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) nella sentenza impugnata, laddove il giudice di appello, dichiarando inammissibili i primi due motivi di gravame, si era in realtà soffermato sulle ragioni della decisione di primo grado, concentrando poi l’esame sul solo terzo motivo. Ha nondimeno chiarito che, alla luce dei principi di economia processuale e di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., la cassazione con rinvio può essere evitata quando la questione sia di diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, come nella specie.
Nel decidere il merito, la Corte ha escluso la fondatezza della censura relativa alla conformità della copia cartacea dell’avviso, osservando che l’atto recava in calce il contrassegno elettronico idoneo a verificarne la corrispondenza all’originale informatico, in conformità all’art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. n. 82/2005. Tale contrassegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale. Quanto alla motivazione, la Corte ha ribadito che l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, distinguendo il piano della motivazione, finalizzato alla conoscenza dell’an e del quantum, da quello della prova della pretesa, che si forma nel processo.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per cui, in tema di IMU e di riflesso di TASI, la riduzione per inagibilità spetta anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato sia perfettamente noto al Comune, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede di cui agli artt. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212/2000. Ha tuttavia precisato che la conoscenza comunale della sola esecuzione di lavori di ristrutturazione non equivale alla conoscenza dello stato di inagibilità, trattandosi di circostanze che non postulano necessariamente l’inidoneità all’uso del fabbricato. La condizione di degrado deve essere documentata, anche con perizia di tecnico qualificato o dichiarazione sostitutiva, come del resto previsto dal regolamento comunale richiamato.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, escludendo che la nozione di inagibilità possa essere estesa, in via interpretativa, a situazioni di fatto diverse da quelle espressamente considerate dalla norma agevolativa, di stretta interpretazione.
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Nota della Redazione
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