Mansioni superiori del personale universitario presso aziende ospedaliere e perequazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26501 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il personale universitario strutturato in servizio presso le aziende ospedaliere universitarie, in caso di accertato svolgimento di mansioni superiori, ha diritto al trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Sanità per le corrispondenti qualifiche, in virtù del rinvio contenuto negli artt. 28 e 64 del CCNL Comparto Università. La disciplina del trattamento economico del personale universitario presso le AOU risponde a una funzione perequativa, volta a evitare che, a parità di mansioni nella stessa struttura, il dipendente universitario riceva un trattamento deteriore rispetto al dipendente del SSN, in coerenza con gli artt. 3 e 36, primo comma, Cost. Il comma 9 degli artt. 28 e 64, nel rinviare al Comparto Università per quanto non diversamente disciplinato, non incide sulla disciplina delle mansioni superiori. Il differenziale economico va calcolato tra il trattamento economico iniziale della categoria superiore e quello iniziale della categoria di inquadramento, prescindendo dalle progressioni economiche medio tempore acquisite.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente dell’Università e inquadrato nella categoria B, posizione economica B3, prestava attività presso l’azienda ospedaliera universitaria con funzioni identiche a quelle del personale del SSN. Sul presupposto di aver svolto dal gennaio 2005 mansioni superiori riconducibili al profilo BS del CCNL Comparto Sanità, ma di essere stato inquadrato in tale categoria solo dal luglio 2011, ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive.
La domanda, ridotta al periodo marzo 2010 – luglio 2011, è stata accolta in primo grado con condanna solidale dell’azienda e dell’Università, con quantificazione in separato giudizio. La vicenda si è poi biforcata: il giudizio sul quantum si è concluso con la sentenza d’appello n. 5486/2021, quello sull’an con la sentenza n. 2072/2022, entrambe di rigetto dell’appello dell’azienda. Propone ricorso per cassazione l’azienda ospedaliera, con due ricorsi poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità per pretesa novità delle questioni. L’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in cassazione la violazione dei contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, anche se le questioni interpretative non sono state affrontate nei gradi di merito (Cass., Sez. L, n. 21480 del 2025). La questione è ammissibile quando non implica nuovi accertamenti di fatto (Cass., Sez. L, n. 25863 del 2018).
Nel merito, i motivi sono infondati. Il personale universitario in servizio presso le AOU instaura un rapporto di servizio con l’azienda, configurandosi una cogestione del rapporto (Cass., Sez. U, n. 8521 del 2012). L’indennità c.d. De Maria (art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979) e le tabelle di equivalenza degli artt. 28 e 64 del CCNL Comparto Università rispondono alla medesima logica perequativa. La volontà delle parti sociali va ricavata dalla sola disposizione del Comparto Università, senza che sul suo significato incida il contenuto delle norme richiamate, secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c.
La Corte esclude che l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 costituisca parametro delle differenziazioni operate in sede collettiva (Cass., Sez. L, n. 2925 del 2020); quando però è la stessa contrattazione a prevedere l’equiparazione, il divieto di disparità torna a operare. Il comma 9 degli artt. 28 e 64 non richiama la disciplina delle mansioni superiori, che resta quindi regolata dal rinvio alle qualifiche del comparto sanità.
Quanto al rapporto con l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la regola della fungibilità delle mansioni nell’area non è derogabile dalla contrattazione, ma questa può mantenere la disciplina precedente fino al nuovo sistema di classificazione. Poiché il Comparto sanità si è adeguato solo con il CCNL 2022, e nel periodo rilevante vigeva il contratto 1998-2001, le sentenze impugnate sono conformi (Cass., Sez. L, n. 19567 del 2026).
Infine, il differenziale va calcolato tra i trattamenti economici iniziali delle due categorie, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza. La Corte richiama Cass., Sez. L, n. 22958 del 2024, secondo cui la soluzione contraria legittimerebbe l’attribuzione di fatto delle mansioni superiori senza alcun rischio per i dirigenti. La deroga peggiorativa deve essere espressa: la nozione di posizione iniziale del comma 2 si riferisce all’inquadramento al momento dell’assunzione o della promozione. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole