Proroga telematica del termine e avvalimento determinabile nell’appalto di servizi (TAR Sardegna n. 52 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure integralmente svolte tramite piattaforma telematica, la variazione della procedura pubblicata sulla piattaforma stessa manifesta la volontà provvedimentale della stazione appaltante, senza necessità di un atto a monte che la giustifichi. Le ipotesi di proroga del termine di presentazione delle offerte previste dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 non hanno carattere tassativo, sicché il differimento discrezionale è legittimo ove garantisca la par condicio e sia valutato in concreto. In tema di avvalimento, l’indagine sugli elementi essenziali si svolge secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1363 e 1367 cod. civ., avuto riguardo al tipo e all’oggetto della gara: l’avvalimento operativo e quello di garanzia sono validi quando le risorse messe a disposizione risultino determinabili in concreto, anche senza indicazione dettagliata di quantità e tipologia.
Il Fatto
La ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo costituendo, impugna la determinazione con cui il Comune ha disposto la sua esclusione dalla procedura per l’affidamento del servizio di gestione dei siti archeologici, motivata dalla cancellazione dal R.E.A. della ditta mandante e dalla conseguente perdita dei requisiti obbligatori.
Con la tutela cautelare la ricorrente partecipa alla gara, ma non risulta aggiudicataria. Impugna quindi l’aggiudicazione con tre ricorsi per motivi aggiunti, deducendo il tardivo deposito dell’offerta dell’aggiudicataria, la nullità della proroga del termine disposta sulla piattaforma telematica e i vizi dell’avvalimento prodotto dalla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso principale: per effetto della tutela cautelare la ricorrente ha partecipato alla procedura senza risultare aggiudicataria, così che dall’esclusione non deriva alcuna lesione attuale della sua sfera giuridica.
Quanto al primo e al secondo ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale rileva che la proroga è stata disposta mediante variazione sulla pagina dedicata alla procedura nella piattaforma Sardegna CAT, da cui è derivata la comunicazione via PEC a tutti i partecipanti, ricorrente inclusa. Trattandosi di gara interamente telematica, è la variazione stessa a manifestare la volontà provvedimentale della stazione appaltante, non essendo necessario un atto presupposto.
Il Collegio ribadisce la mancanza di tassatività delle ipotesi di proroga tipizzate dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, richiamando T.A.R. Trieste, sez. I, n. 224 del 2022. La modifica minima del termine finale ha garantito la par condicio a tutti gli operatori, tempestivamente informati, che avrebbero potuto sfruttare il maggior lasso temporale per modificare la propria offerta.
Sul terzo ricorso, relativo al merito dell’aggiudicazione, il Tribunale esclude che l’avvalimento sia stato omesso dalla busta qualifica: la tesi della ricorrente deriva da un errore materiale nella trasmissione in sede di accesso, mentre dal verbale risulta l’inclusione del contratto firmato digitalmente. Sulla pretesa nullità, il Collegio richiama la distinzione tra avvalimento operativo e di garanzia (T.A.R. Sardegna n. 115/2024) e il principio dell’Adunanza plenaria n. 23 del 2016: l’indagine va condotta secondo i canoni di interpretazione complessiva e buona fede degli artt. 1363 e 1367 cod. civ., tenendo conto dell’oggetto della gara.
Nel caso concreto le risorse risultano determinabili, avuto riguardo alla natura non complessa delle prestazioni; l’ausiliaria si è impegnata a fornire i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, con responsabilità solidale verso la stazione appaltante. Inconferente è poi la contestazione sull’iscrizione ai codici ATECO, requisito già posseduto dall’ausiliata e non oggetto di avvalimento. I motivi aggiunti sono quindi rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto