Avvalimento tecnico-operativo e requisiti SOA tra determinabilità del contratto e gruppo societario (TAR Puglia n. 815 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di avvalimento tecnico-operativo non è soggetto a rigidi formalismi: esso è valido quando l’oggetto e le risorse messe a disposizione, pur non puntualmente determinati, siano agevolmente determinabili dal tenore complessivo del documento, valutato secondo i canoni degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. La specificazione dei requisiti e delle risorse imposta dall’art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 soddisfa la finalità di effettività della messa a disposizione, non quella di una elencazione analitica. L’obbligo dichiarativo sui gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 riguarda i soli membri del consiglio di amministrazione investiti della legale rappresentanza e il socio unico persona fisica. L’attribuzione di punteggi identici da parte di tutti i commissari non costituisce di per sé causa di illegittimità della valutazione tecnica.
Il Fatto
Un consorzio stabile, in proprio e quale capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo, si classifica secondo con 97,75 punti in una procedura aperta indetta da una azienda sanitaria locale per l’affidamento, per cinque anni, del servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare e degli impianti. L’aggiudicazione va alla prima classificata con 97,84 punti.
Il consorzio impugna la delibera di aggiudicazione e gli atti della lex specialis, deducendo quattro motivi: carenza del requisito di capacità tecnico-professionale per insufficienza del contratto di avvalimento; omessa dichiarazione sugli illeciti professionali di consiglieri e socio unico; illegittimità dei punteggi identici attribuiti da tutti i commissari; assenza dei C.A.M. nella disciplina di gara. Chiede l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo ricostruendo la distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento tecnico-operativo. Solo in quest’ultimo assume rilievo l’esigenza di concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specificamente indicati, perché solo così è rispettata la regola di nullità posta dall’art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. L’indagine va condotta secondo i canoni di interpretazione complessiva e buona fede, con la conseguenza che il contratto è valido quando l’oggetto è agevolmente determinabile.
Applicando tali criteri, il Tribunale rileva che il contratto indica la presenza delle risorse presso l’ausiliata per tutta la durata dell’appalto, la concessione in godimento di attrezzature, personale qualificato e know-how, l’efficacia sino all’estinzione delle obbligazioni e la responsabilità solidale verso la stazione appaltante. Quanto al numero di operai, l’art. 79, comma 10, d.P.R. n. 207/2010 richiede un adeguato organico medio annuo, nella specie già sufficiente, con le unità aggiuntive destinate a integrarlo. Il Collegio aggiunge che, appartenendo l’ausiliaria al medesimo gruppo e essendo socio unico dell’aggiudicataria, il ricorso all’avvalimento era ultroneo, avendo il disciplinare previsto la dichiarazione sul legame giuridico ed economico in alternativa all’avvalimento.
Il secondo motivo è infondato: l’obbligo dichiarativo ex art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 riguarda i consiglieri con legale rappresentanza, che nella specie difettavano, e il socio unico persona fisica, mentre l’ausiliaria è persona giuridica, in linea con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Sul terzo motivo il Tribunale ribadisce che le valutazioni tecniche sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo se manifestamente illogiche o viziate da travisamento. La coincidenza dei voti dei commissari non è di per sé causa di illegittimità, potendo derivare da convergenza valutativa.
Il quarto motivo è respinto perché l’oggetto dell’appalto riguarda esclusivamente la manutenzione di immobili e impianti: il richiamo alle attività di efficientamento energetico è un mero refuso, e la disciplina di gara non include fornitura di energia, progetti di efficientamento né certificazione energetica. Non sussisteva quindi alcun obbligo di inserire i C.A.M. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto