Limiti della collazione per imputazione nelle masse plurime (Cass. civ. Sez. 2 n. 24121 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divisione ereditaria, il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo si applica anche quando le masse plurime riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone. È consentito procedere ad un’unica divisione solo con il consenso di tutte le parti, manifestato mediante uno specifico negozio scritto. Quanto alla collazione, l’art. 746 c.c., nell’ipotesi di eccedenza del valore del bene donato rispetto alla quota ereditaria, non consente al coerede che opti per la collazione per imputazione di trattenere la differenza: per tale eccedenza, il coerede è tenuto all’effettivo versamento dell’equivalente pecuniario. È nulla, per violazione del c.d. minimo costituzionale, la sentenza di merito che risponda alle censure dell’appellante con argomentazioni apparenti, tautologiche o eccentriche rispetto al motivo di gravame.

Il Fatto

I figli di una coppia deceduta convenivano in giudizio i fratelli, chiedendo l’accertamento della simulazione di un atto di cessione, la ricostruzione dell’asse ereditario e la divisione dei beni. Nel giudizio si costituivano, tra gli altri, il fallimento di una società, che proponeva domanda riconvenzionale di lesione di legittima, e un fratello, che chiedeva l’accertamento della simulazione di una vendita e la collazione dei beni donati. Il Tribunale, con sentenza parziale, rigettava le domande di simulazione e accoglieva in parte la domanda di resa dei conti; con sentenza definitiva dichiarava aperta la successione, disponeva lo scioglimento della comunione e provvedeva alle assegnazioni e alla determinazione dei conguagli.

La Corte d’appello respingeva il gravame proposto da alcuni degli attori, i quali proponevano ricorso per cassazione con otto motivi, aderendo ad esso altri familiari con impugnazione incidentale tardiva qualificata come adesiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina prioritariamente l’ottavo motivo, relativo all’inquadramento della fattispecie nelle c.d. masse plurime. Il ricorrente contestava la configurazione di una pluralità di comunioni, sostenendo che l’eredità del padre, comprensiva della quota ereditata dalla madre, sarebbe passata ai figli in un’unica massa. Il motivo è rigettato: la giurisprudenza è pacifica nel ritenere il principio di autonomia delle comunioni applicabile anche quando riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone. Per procedere a un’unica divisione è necessario il consenso di tutte le parti, manifestato in uno specifico negozio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l’atto scritto con cui gli odierni ricorrenti avevano sottoscritto un unico progetto divisionale, dal quale si evinceva inequivocabilmente la volontà di procedere alla divisione unitaria.

I motivi dal primo al settimo sono, invece, accolti. Il primo e il secondo motivo riguardano l’indennità di espropriazione e l’assegnazione del fondo espropriato. La Corte rileva che il giudice d’appello si era limitato a ribadire la scelta del Tribunale di non considerare l’indennità nel relictum, senza rispondere alla censura che lamentava come tale somma fosse stata, in concreto, considerata nella determinazione dell’asse. Anche l’assegnazione del fondo è censurata con una motivazione ritenuta meramente apparente, per l’affermazione poco comprensibile circa il calcolo del conguaglio. Il terzo, quarto e quinto motivo concernono la determinazione della quota di un coerede, in relazione ai valori degli immobili e alle donazioni ricevute. La Corte d’appello, nel confermare la decisione, non aveva replicato alle contestazioni sulla valorizzazione degli immobili al momento della successione e non aveva considerato la rinuncia alla dispensa dalla collazione. Le risposte del giudice di merito sono, pertanto, giudicate eccentriche o tautologiche, configurandosi il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

Il sesto e il settimo motivo attengono agli errori nella determinazione delle quote e dei conguagli e alla regola per cui le donazioni rileverebbero solo in sede di collazione. Sul punto, la Corte fornisce un’importante precisazione: l’art. 746 c.c., parlando di imputazione del valore del bene alla quota del coerede, ha presente il caso in cui il valore del bene donato sia inferiore o uguale alla quota. Nel caso di eccedenza, il donatario che sceglie di conferire per imputazione non può trattenere la differenza, ma è tenuto all’effettivo versamento dell’equivalente pecuniario.

In conclusione, la Corte accoglie i motivi dal primo al settimo e rigetta l’ottavo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Nota della Redazione

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