La motivazione della sentenza penale può essere fatta propria dal giudice civile (Cass. civ. Sez. III n. 34511 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante nel giudizio civile, ma il giudice civile può condividerla e farla propria, richiamandola e trascrivendone le parti rilevanti. Tale utilizzazione integra una motivazione comprensibile e chiara delle ragioni della decisione e non configura omessa motivazione, né violazione dell’art. 652 cod. proc. pen. quando la pronuncia penale non venga ritenuta vincolante. La censura che, sul presupposto di un giudicato formatosi su un accertamento di fatto, contesti la valutazione del giudice di merito è inammissibile se il ricorso non richiama in modo adeguato il contenuto degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di un convenuto per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a una condotta di diffamazione che assumeva posta in essere nei suoi confronti. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi, con i quali lamenta, in sostanza, che il giudice di appello avrebbe fatto proprio il contenuto della sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di pace in sede penale, senza una propria autonoma motivazione, e avrebbe violato il giudicato formatosi sull’identificazione della parte offesa. Il controricorrente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi motivi, che ruotano attorno alla pretesa efficacia vincolante della decisione penale nel giudizio civile e al dedotto vizio di motivazione. Il Collegio rileva che la Corte d’appello non ha affatto ritenuto vincolante la sentenza di assoluzione del giudice di pace, ma ne ha semplicemente condiviso e fatto propria la motivazione, richiamandola e trascrivendone le parti rilevanti. Tale motivazione, osserva la Corte, esprime in modo comprensibile e chiaro le ragioni della decisione adottata sul gravame civile, così da escludere il dedotto vizio.

Cadono, di conseguenza, anche le censure di violazione degli artt. 2 e 75 cod. proc. pen. e dell’art. 652 cod. proc. pen. Il giudice civile, chiarisce la Corte, non è vincolato dall’esito del giudizio penale, ma può liberamente valutarne e condividerne la motivazione, purché renda conto delle ragioni della propria decisione. La Corte aggiunge che il vizio di motivazione è escluso a prescindere dalla stessa ammissibilità della censura, non in linea con l’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Quanto al motivo con cui si contesta la messa in discussione dell’accertamento di fatto ritenuto coperto da giudicato, la Corte lo dichiara inammissibile. Il ricorso, infatti, non richiama in modo adeguato il contenuto degli atti processuali e dei documenti su cui la censura si fonda, il che non consente l’esame nel merito; risulta inadeguato il solo parziale richiamo di un passaggio di una sentenza penale di legittimità. Identica sorte segue il motivo sulla violazione dell’art. 2909 cod. civ., per la medesima violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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