Efficacia dichiarativa della sentenza di usucapione e irrilevanza della donazione posteriore (Cass. civ. Sez. 2 n. 12561 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta l’usucapione ha efficacia dichiarativa, non costitutiva, e gli effetti dell’acquisto retroagiscono, ex art. 1158 c.c., al momento in cui è iniziato il possesso utile, non a quello in cui si compie il termine ventennale. Ne consegue che sono inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal proprietario originario dopo l’inizio del possesso, ancorché anteriori al passaggio in giudicato della pronuncia di accertamento. La rinuncia all’usucapione non si presume e deve essere espressa e inequivoca: la dichiarazione resa in atto notarile, meramente ricognitiva del titolo di acquisto del coniuge donante, non concerne il possesso e non integra rinuncia tacita, configurabile solo in presenza di incompatibilità assoluta tra il comportamento del possessore e la volontà di avvalersi della causa di acquisto. La questione relativa alla sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 1, c.c., non trattata nel merito, è inammissibile per novità.
Il Fatto
La controricorrente conveniva in giudizio il ricorrente chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione, in via principale ex art. 1159-bis c.c. e in subordine ex art. 1158 c.c., della metà indivisa di un terreno, nonché la nullità della donazione dell’immobile stipulata nel 1994, in quanto posta in essere dal coniuge non proprietario del fondo. Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda subordinata, dichiarando l’acquisto per usucapione ventennale della quota indivisa e la nullità dell’atto di donazione. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame, affermando che l’usucapione si era maturata tra gli anni 1960 e 1980 sulla quota del 50% pro-indiviso, con conseguente nullità della donazione limitatamente alla parte usucapita. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1158, 1165 e 2941, comma 1, c.c., per novità della questione: la censura sulla sospensione della prescrizione in vigenza del matrimonio non era stata devoluta al giudice di appello, né era rilevabile d’ufficio, e il ricorrente non aveva indicato l’atto del giudizio di merito in cui la questione era stata dedotta.
Nel merito, la Corte ha ribadito che l’usucapione è un modo di acquisto originario i cui effetti decorrono retroattivamente dal momento dell’inizio del possesso utile: la sentenza che la accerta ha natura dichiarativa. Al momento della donazione del 1994 il padre del ricorrente non era più titolare del bene, già usucapito dalla moglie tra gli anni ’60 e ’80, sicché l’atto dispositivo compiuto dopo l’inizio del possesso è inefficace.
La Suprema Corte ha inoltre escluso l’applicabilità della comunione legale, atteso che, per i matrimoni contratti anteriormente alla riforma del 1975, vigeva il regime di separazione dei beni, non essendo stata allegata alcuna convenzione contraria. La natura esclusiva del bene in capo al marito legittimava la donazione, ma non inficiava l’acquisto per usucapione già maturato dalla moglie.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e comunque infondato: la dichiarazione resa dalla madre in sede notarile, con cui si affermava la natura personale del bene, è meramente ricognitiva del titolo del coniuge, non riguarda il possesso e non integra una rinuncia all’usucapione, che richiede una volontà espressa e inequivoca. Il Collegio ha dato continuità al principio per cui la rinuncia tacita è configurabile solo in caso di incompatibilità assoluta del comportamento del possessore con la volontà di avvalersi dell’acquisto.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità in senso stretto, con effetto di giudicato, che nella specie non ricorre, poiché il giudizio possessorio è autonomo rispetto allo statuto proprietario e la domanda di revocazione per ingratitudine non incide sull’accertamento dell’usucapione già maturata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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