Servitù coattiva di passaggio: interclusione e indennità sono accertamenti di fatto (Cass. civ. Sez. II n. 27568 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’interclusione di un fondo come assoluta o relativa, e la scelta del percorso su cui costituire la servitù coattiva di passaggio, costituiscono accertamento di fatto demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. La servitù coattiva di passaggio può essere costituita, ai sensi dell’art. 1051, comma terzo, c.c., anche quando taluno, avendo già un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno di ampliarlo per il transito dei veicoli, anche a trazione meccanica. Il riconoscimento dell’indennità dovuta per la costituzione della servitù coattiva soggiace al principio dispositivo: esso richiede una specifica domanda del titolare del correlativo bene della vita, e a tale carenza non supplisce la richiesta eventualmente formulata dal proprietario del fondo servente. La denuncia del vizio di motivazione per omesso esame delle critiche alla c.t.u. non sfugge alle regole di specificità del ricorso per cassazione. Il sindacato sulle spese di lite, quanto al principio di soccombenza, è circoscritto alla verifica che il giudice di merito non abbia posto le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Il Tribunale di Latina costituì in favore di una società una servitù di passaggio carrabile e pedonale attraverso la proprietà di un privato, da esercitare su una strada larga m 3,50 che, tramite quel fondo, conduceva alla via pubblica. La decisione si fondò, in conformità alla domanda subordinata di parte attrice, sul rilievo dell’interclusione del fondo della società.
Gli eredi dell’originario convenuto proposero appello. La Corte d’appello di Roma respinse il gravame, ribadendo che il fondo della società non godeva di accesso diretto alla via pubblica e che l’istruttoria aveva evidenziato l’esigenza di coltivare il terreno con automezzi. I giudici distrettuali osservarono che sul fondo servente esisteva già un percorso asfaltato idoneo al transito necessario; non condivisero la tesi degli appellanti, secondo cui la società avrebbe dovuto usare un sentiero con gradoni, perché ciò avrebbe imposto onerosi lavori di trasformazione. Gli eredi ricorsero per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta interclusione del fondo e l’applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. La Corte precisa che l’art. 1051, comma terzo, c.c. consente di costituire la servitù coattiva anche quando chi ha già un passaggio sul fondo altrui debba ampliarlo per il transito dei veicoli, anche a trazione meccanica: è la fattispecie riconosciuta dalla sentenza impugnata, fondata sulla necessità di transitare con mezzi agricoli. La doglianza sull’interclusione assoluta o relativa investe però un accertamento di fatto, sottratto al giudizio di legittimità, come affermato da Cass. 3 gennaio 2020, n. 14. Il motivo è inammissibile, e analoga sorte tocca alla censura sul diverso collocamento del passaggio, che sollecita un riesame delle prove e della consulenza.
Il secondo motivo riguardava l’indennità ex art. 1053 c.c. I ricorrenti lamentavano che la Corte d’appello non l’avesse riconosciuta, quantunque la società attrice avesse chiesto in via subordinata di stabilirla. La censura è infondata. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 22 settembre 2022, n. 27719; Cass. 21 giugno 2010, n. 14922; Cass. 22 marzo 2004, n. 5680), l’indennità è un ristoro ragguagliato al danno cagionato al fondo servente e il suo riconoscimento soggiace al principio dispositivo. Il titolare del bene non aveva proposto alcuna domanda, e a tale carenza non supplisce la richiesta del proprietario del fondo servente.
Il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulle critiche del consulente di parte alla c.t.u. La Corte ammette che, in presenza di critiche specifiche e circostanziate, il giudice del merito debba spiegare in modo puntuale le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass. 20 novembre 2023, n. 32069). Nel caso concreto, però, i ricorrenti non chiariscono in quali termini le osservazioni siano state sottoposte al giudice d’appello, né se mediante apposito motivo: la deduzione viola il principio di specificità e il motivo è inammissibile.
Il quarto motivo atteneva alle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c. Il sindacato di legittimità sul principio di soccombenza è circoscritto alla verifica che le spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 14 ottobre 2025, n. 27392). Nella specie la soccombenza era solo parziale, rispetto a una delle domande avversarie, e il giudice di merito resta libero di disporre la compensazione per giusti motivi, senza obbligo di motivare sul punto. Il ricorso è respinto; i ricorrenti sono condannati al pagamento di € 2.000,00 ex art. 96, comma quarto, c.p.c., con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1051 c.c. – Passaggio coattivo
- Art. 1052 c.c. – Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
- Art. 1053 c.c. – Indennità
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata