Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso pro quota oneri up front (ABF Collegio di Napoli n. 5442 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, la domanda di restituzione degli oneri accessori non è soggetta a sospensione per il rinvio pregiudiziale pendente in altro giudizio, poiché le Disposizioni ABF non contemplano ipotesi sospensive e non ricorre una litispendenza in senso tecnico. L’intermediario è legittimato passivo anche riguardo ai costi di intermediazione versati alla rete di agenti, perché le scelte organizzative dell’impresa non ricadono sul cliente. I finanziamenti mediante cessione di quote di stipendio o pensione soggiacciono alla disciplina del credito ai consumatori, in forza del rinvio operato dall’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione, in quanto oneri up front, sono riducibili secondo la curva degli interessi e non secondo il criterio di proporzionalità lineare.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile in n. 120 rate mensili mediante cessione del quinto della retribuzione. Il rapporto si estingueva anticipatamente, previa emissione del conteggio, dopo il pagamento della rata n. 62. Insoddisfatto del riscontro ricevuto in sede di reclamo, il cliente si rivolgeva all’Arbitro chiedendo in via principale il rimborso degli oneri accessori per € 1.120,77, oltre interessi e spese legali, e in via subordinata la restituzione della commissione di estinzione anticipata di € 179,53.
L’intermediario resistente eccepiva in via preliminare la sospensione del procedimento per il rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di Pace di Palermo sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva UE 2008/48, il difetto di legittimazione passiva sui costi di intermediazione e l’inapplicabilità della disciplina consumeristica ai finanziamenti da cessione del quinto. Nel merito deduceva di aver già rimborsato gli interessi non maturati al TAN contrattuale per € 1.635,45.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione: le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi sospensive e il rinvio pregiudiziale riguarda un diverso giudizio, senza litispendenza in senso tecnico, come già affermato dai Collegi di Torino e Milano.
Quanto alla legittimazione passiva, si osserva che le scelte organizzative dell’intermediario, che decida di avvalersi di una rete di agenti o mediatori, non devono ricadere sui clienti; i relativi costi, riportati nei contratti di finanziamento, sono soggetti a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies TUB.
Sul regime applicabile, il Collegio rileva che l’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950, introdotto con il D.lgs. n. 169/2012 e quindi anteriore alla stipula, estende espressamente alle cessioni di quote di stipendio le norme in materia di credito ai consumatori. La sentenza della CGUE del 09.02.2023 (causa C-555/21), invocata dall’intermediario, concerne i contratti di credito immobiliare e non incide sul caso. Richiamata la Corte Cost. n. 263/2022 e l’attuale formulazione dell’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, il Collegio conferma l’applicazione della sentenza Lexitor alle estinzioni anteriori al 25 luglio 2021.
Nel merito, il contratto risulta sottoscritto prima del 25 luglio 2021 e occorre qualificare gli oneri: applicando i criteri del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione sono up front, perché relative ad attività preliminari alla stipula. Esse vanno quindi ridotte secondo la curva degli interessi, con riconoscimento di € 163,78 e € 405,68, per un totale di € 569,46.
Il ricorso, presentato dopo il 1° ottobre 2020, impone l’arrotondamento all’unità di euro. Il Collegio accoglie in parte la domanda principale e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 569,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo; resta assorbita la domanda subordinata, priva di riscontro probatorio per mancato deposito del contratto. Rigettata la richiesta di spese legali, stante la natura seriale del ricorso.
Nota della Redazione
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