Omessa motivazione e ricostruzione della dinamica stradale: sindacato di legittimità limitato (Cass. pen. Sez. 7 n. 5535 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale e della relativa eziologia è rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se la motivazione è congrua e priva di vizi logici. La censura che, sotto l’apparente prospettazione del vizio di motivazione, miri a una nuova valutazione del fatto e delle emergenze probatorie è inammissibile. La determinazione della pena può essere censurata in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza non determina alcun obbligo di bilanciamento allorché la norma contestata non configuri un’aggravante. La concessione della sospensione condizionale della pena è preclusa dall’entità della sanzione irrogata, se superiore ad anni due di reclusione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 09/06/2025, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di omicidio stradale, di cui all’art. 589-bis, commi 1, 2 e 8, cod. pen., con la pena, già ridotta per le attenuanti generiche, di anni due e mesi due di reclusione.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza: l’omessa motivazione in ordine all’accertamento della velocità tenuta alla guida; la riduzione della pena e la concessione dei benefici di legge; l’annullamento della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., ha ritenuto il primo motivo volto a contestare la ricostruzione della velocità del veicolo, stimata in un valore quasi doppio rispetto al limite consentito. Tale doglianza, sebbene apparentemente prospettata come vizio di legittimità, ha ad oggetto la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle emergenze probatorie, ambiti rimessi alla competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata, basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza, convergente con quella del Tribunale.
In ossequio al consolidato orientamento di legittimità, la dinamica di un sinistro stradale e la sua eziologia richiedono apprezzamenti in fatto sottratti al sindacato della Corte quando, come nel caso di specie, sono sostenuti da una motivazione non illogica. La Cassazione ha richiamato il precedente di Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017 per ribadire il perimetro del proprio sindacato.
Quanto al secondo motivo, la determinazione della pena è stata ritenuta congruamente motivata, avendo la Corte di merito evidenziato l’elevato grado di colpa e le gravi conseguenze dannose (morte e lesioni di altri utenti della strada). Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione della congruità della sanzione è inammissibile laddove non sia ravvisabile un arbitrio o un ragionamento illogico, richiamando Sez. 5, n. 5582 del 2014.
La Corte ha inoltre chiarito che il rilievo sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è infondato: il comma 8 dell’art. 589-bis cod. pen. non configura un’aggravante, con la conseguenza che non è dovuto alcun bilanciamento. La concessione della sospensione condizionale della pena è stata esclusa in ragione dell’entità della pena inflitta, superiore ad anni due di reclusione, mentre la revoca della patente è stata ritenuta adeguatamente motivata per l’elevata velocità e la gravità delle conseguenze della condotta.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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