Notifica cartella via PEC in formato pdf valida senza firma digitale (Cass. civ. Sez. V n. 29006 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato pdf è valida, non essendo necessario il formato p7m: il protocollo di trasmissione certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente allegare. In tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., il giudice del merito che ritenga incompleta la procedura per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa deve indicare in modo comprensibile la documentazione asseritamente carente, non potendosi fondare su un’affermazione apodittica. Il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata integralmente vittoriosa in appello è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società cooperativa riceveva dall’incaricato per l’esazione la notificazione di due intimazioni di pagamento, cui erano sottese altrettante cartelle esattoriali, con le quali erano contestate omissioni contributive relative al mancato versamento di ritenute per la cessazione di rapporti di lavoro degli anni 2005 e 2006.

La contribuente impugnava le intimazioni e le cartelle prodromiche davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando tra l’altro il vizio di notificazione delle cartelle presupposte. Il primo grado rigettava il ricorso. In appello la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’impugnativa, riteneva viziata la notificazione delle cartelle e annullava gli atti. L’incaricato per la riscossione ricorreva per cassazione; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale. La controricorrente sosteneva che la notificazione a mezzo PEC, priva di sottoscrizione digitale e trasmessa in formato pdf anziché p7m, fosse invalida. Il Collegio richiama il principio, espresso in Cass. sez. V, 3.12.2024, n. 30922, secondo cui la notifica della cartella a mezzo PEC in formato pdf è valida, perché il protocollo di trasmissione è idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salvo contestazioni specifiche e concrete. Nel caso concreto nessuna contestazione era stata allegata sulla provenienza della notificazione, e l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, avendo la società proposto difese tempestive e complete.

Il ricorso è giudicato altresì autosufficiente, esponendo in forma sintetica ma adeguata i fatti di causa. Quanto all’art. 366 bis cod. proc. civ., la Corte rileva che la norma è abrogata e non applicabile al giudizio, non essendo quindi necessaria la proposizione di uno specifico quesito di diritto.

Nel merito, il motivo principale contesta la violazione dell’art. 26, commi quarto e ultimo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto la procedura di notificazione incompleta perché, in caso di irreperibilità relativa, il notificante deve provare non solo l’invio ma anche la ricezione della raccomandata informativa, e aveva affermato che la parte non aveva prodotto la documentazione idonea a comprovare la regolarità della procedura.

La Corte ritiene tale affermazione apodittica, perché non spiega in modo comprensibile quale documentazione sia ritenuta carente ed elude l’esame delle ulteriori critiche riproposte. Il primo giudice aveva invece osservato che entrambe le cartelle erano state ritualmente notificate, essendosi concluse le procedure previste dal codice di rito, con raccomandate ricevute e sottoscritte, la prima dal legale rappresentante della società e la seconda da un impiegato addetto all’ufficio. Le carenze documentali affermate in appello non risultano perciò comprensibili.

Il ricorso principale è dunque accolto. Le ulteriori questioni, relative alla notificazione ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., all’uso del servizio postale e alla produzione degli originali, non sono state esaminate dalla Commissione Tributaria Regionale perché ritenute assorbite: esse saranno valutate in sede di rinvio. Il ricorso incidentale, proposto da parte integralmente vittoriosa in appello, è dichiarato inammissibile, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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