L’estratto di ruolo inammissibile senza interesse attuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 10366 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. dalla legge n. 215/2021, esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo che l’invalida notificazione della cartella esattoriale ingeneri di per sé il bisogno di tutela. Tale disposizione ha una natura “dinamica” e si applica anche ai processi pendenti, nei quali l’interesse ad agire deve essere dimostrato, nei gradi di merito o nel giudizio di legittimità, anche mediante rimessione in termini o deposito di documentazione. La questione dell’inammissibilità del ricorso non forma giudicato implicito ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di vizio insanabile.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli diversi estratti di ruolo relativi a debenze tributarie e non tributarie, ottenendo l’accoglimento del ricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, accolto solo parzialmente dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che riformava la sentenza di primo grado.
L’Agente della riscossione proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, tra cui la nullità della sentenza per carenza di interesse del contribuente all’impugnazione degli estratti di ruolo. Il contribuente non si costituiva, rimanendo intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per carenza di interesse ad agire, attesa la sua attitudine a definire il giudizio, assorbendo gli altri motivi di impugnazione.
Richiamando il quadro normativo sopravvenuto, la Suprema Corte osserva che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 ha plasmato l’interesse ad agire come condizione dell’azione di natura “dinamica”, che può assumere una diversa configurazione, anche per effetto di norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La disposizione si applica quindi anche ai giudizi pendenti, dove l’interesse deve essere dimostrato, eventualmente attraverso l’istituto della rimessione in termini o il deposito di documentazione in cassazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 26283/22 e Corte Cost. n. 190/23). Il contribuente che abbia impugnato gli estratti di ruolo senza allegare la sussistenza di un interesse concreto e attuale è destinato a vedersi dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ex se ed ab origine (cfr. Cass. n. 33463/24).
Quanto all’eccezione di giudicato implicito, la Corte la esclude, trattandosi di questione che involge valori cardine dell’ordine pubblico processuale e principi di rango costituzionale, con conseguente rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado. Il vizio è insanabile e non può essere neutralizzato dalla mancata impugnazione o dalla mancata riproposizione della questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 26019/2008, Cass. n. 23568/11 e Cass., sez. un., n. 11799/17). La soluzione che eccettua dall’area del giudicato implicito le questioni processuali “fondanti” è necessaria implicazione della comparazione tra ragionevole durata del processo e garanzie costituzionali, che devono essere reputate prioritarie.
La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c., dichiara l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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