Travisamento della prova dedotto per la prima volta inammissibile in cassazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 6291 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivo di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura fondata sul travisamento della prova — per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva — quando sia dedotta per la prima volta in sede di legittimità in un’ipotesi di doppia conforme, poiché la questione resta sottratta alla cognizione del giudice d’appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del thema decidendum. Il giudice di legittimità, in caso di doppia conforme, può leggere congiuntamente le sentenze di merito, che costituiscono un unico complessivo corpo decisionale. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, il richiamo espresso alla disposizione normativa — quale l’art. 256-bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 — introduce nel dibattimento il tema dell’equivalenza del criterio di imputazione soggettiva per omesso controllo, consentendo alla parte l’esercizio di ogni prerogativa difensiva.
Il Fatto
L’imputato, nella qualità di titolare di una società operante nel settore nautico, era stato condannato dal Tribunale di Patti per i reati di deposito incontrollato di rifiuti, abbruciamento illecito degli stessi e realizzazione di una discarica non autorizzata nel greto di un torrente. La Corte d’appello di Messina, con sentenza di conferma, aveva rigettato i motivi di gravame, compiendo un integrale rinvio alla motivazione del primo giudice. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, concernenti, tra l’altro, la violazione della correlazione tra contestazione e sentenza, il travisamento della prova, la carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e la sussistenza del reato di discarica non autorizzata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato la ricorrenza di un’ipotesi di doppia conforme, atteso che la sentenza di appello si salda con quella di primo grado attraverso il richiamo integrale e l’adozione dei medesimi criteri di valutazione delle prove. Ne consegue che le due pronunce possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale.
Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., la Corte ha escluso la dedotta lesione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il riferimento all’omessa vigilanza contenuto nella pronuncia impugnata non configura la contestazione di un fatto nuovo o diverso, ma costituisce un argomento integrativo del percorso motivazionale. L’equivalenza del criterio di imputazione soggettiva del reato di cui all’art. 256-bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, sia per fatto proprio sia per omesso controllo, rappresenta elemento normativo espresso, sicché il richiamo alla disposizione introduce il tema nel dibattimento, garantendo il contraddittorio.
Il secondo e il quinto motivo sono stati respinti perché le censure non si confrontavano con il complessivo tessuto motivazionale emergente dalla congiunta lettura delle sentenze di merito. In particolare, la riconducibilità dei rifiuti all’attività del cantiere nautico era stata argomentata valorizzando la natura dei materiali rinvenuti e la vicinanza della sede aziendale al greto del torrente, elementi immuni da vizi di illogicità manifesta. Il quarto motivo è stato dichiarato infondato, avendo il giudice di primo grado esplicitamente richiamato i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che, in presenza di doppia conforme, è inammissibile il motivo di ricorso che deduca per la prima volta in cassazione il travisamento della prova. La censura, non essendo stata formulata con l’atto di appello, risulta sottratta alla cognizione del giudice di merito, con conseguente violazione dei limiti del devolutum. Alla stregua di tali argomentazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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