Sopravvenuta carenza di interesse per demolizione volontaria e accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Liguria n. 797 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo avverso un’ordinanza di demolizione di opere abusive è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, ancorché gli effetti del provvedimento impugnato siano stati cautelarmente sospesi, esegua volontariamente i lavori di demolizione e ripristino, dichiarando di agire “per doveroso rispetto” della pronuncia di appello che ha confermato la legittimità dell’ordine demolitorio. La cessazione dell’interesse alla decisione è altresì confermata quando il ricorrente abbia presentato e ottenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere residue, avendo egli stesso subordinato la persistenza dell’interesse all’esito favorevole di tale procedimento. La sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata anche d’ufficio e comporta una pronuncia di improcedibilità che assorbe ogni questione di merito e ogni eccezione di rito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale n. 210/2021 con la quale il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere abusive, previa espunzione di quelle interne già annullate dal TAR con la sentenza n. 480/2020. Avverso tale sentenza, parzialmente satisfattiva, il ricorrente aveva proposto appello, poi respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1577 del 2023.
Nelle more del giudizio di primo grado, il ricorrente aveva ottenuto la sospensione cautelare degli effetti dell’ordinanza impugnata. Ciononostante, nel 2023 aveva comunicato l’inizio dei lavori di demolizione, dichiarando di voler ottemperare alla pronuncia del Consiglio di Stato, e aveva presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere residue.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione della vicenda, evidenziando come l’ordinanza impugnata costituisse una rinnovazione parziale del precedente ordine di demolizione del 2018, annullato solo limitatamente alle opere interne. La sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza n. 480/2020 ha definitivamente chiarito la legittimità della pretesa demolitoria per le opere esterne.
Il Collegio ha poi esaminato l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, rilevando che il ricorrente aveva tenuto un comportamento incompatibile con la permanenza dell’interesse alla decisione: aveva eseguito i lavori di demolizione pur non essendovi tenuto, attesa la sospensione cautelare, e aveva dichiarato espressamente di agire per rispettare la pronuncia del Consiglio di Stato.
La Corte ha valorizzato, in particolare, la memoria di replica del ricorrente, nella quale la cessazione dell’interesse era stata subordinata al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. Essendo stato tale provvedimento rilasciato, come dimostrato dal Comune con il deposito del 2026, il TAR ha ritenuto che non residuasse più alcun interesse alla decisione nel merito.
La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata quindi adottata, con assorbimento di ogni questione relativa ai vizi di legittimità dedotti e delle eccezioni di rito sollevate. La particolarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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