Omessa pronuncia e vizio di motivazione nel rigetto in revocatoria (Cass. civ. Sez. III n. 21043 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non ricorre quando il giudice del merito, decidendo le questioni prospettate, adotti una statuizione logicamente e giuridicamente incompatibile con l’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla parte, comportandone l’implicito rigetto. Non è dunque necessaria una specifica argomentazione, essendo sufficiente che la decisione adottata rechi una reiezione implicita ma univoca dell’eccezione. L’interesse ad agire in revocatoria non si valuta in astratto, ma alla luce della situazione concreta e attuale del creditore e della funzionalità dell’azione al soddisfacimento del credito, con rilievo della trascrizione della domanda giudiziale e del suo effetto prenotativo. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. richiede l’allegazione di un fatto storico decisivo, non di mere argomentazioni difensive o di questioni ed eccezioni riproposte.

Il Fatto

Una banca conveniva in giudizio, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., la garante di una società, deducendo di essere creditrice in forza di fideiussioni omnibus e di aver iscritto ipoteca sui beni dei garantiti. I convenuti avevano costituito, prima della scadenza dell’affidamento, un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. su immobili di loro proprietà, a favore di vari istituti di credito, inclusa la stessa attrice, nel quadro di un piano di ristrutturazione del debito. Il fallimento di due garanti interrompeva il giudizio, poi riassunto.

Il Tribunale di Padova accertava l’inefficacia, nei confronti dell’attrice, dell’atto di destinazione e della relativa proroga, ritenendo la nullità del vincolo per difetto di causa meritevole di tutela. La Corte d’appello di Venezia riformava integralmente la decisione e accoglieva la domanda revocatoria, ravvisando i presupposti dell’art. 2901 cod. civ., e confermava la validità e l’opponibilità delle ipoteche. La garante proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il motivo è inammissibile: il vizio di omessa pronuncia attiene alla mancata decisione su una questione di merito, non alla pretermissione di un’eccezione pregiudiziale di rito. La Corte richiama la Sez. III n. 26913 del 2024 e la Sez. II n. 6174 del 2018.

Il vizio non ricorre quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell’eccezione, non bastando la mancanza di un’espressa statuizione: occorre la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso. La Corte cita la Sez. V n. 2953 del 2025, la Sez. II n. 12674 del 2025 e la Sez. III n. 12131 del 2023. Nel caso concreto, decidendo nel merito, il giudice d’appello aveva accolto una tesi incompatibile con l’eccezione, rigettandola in via implicita.

Quanto al secondo motivo, relativo alla carenza di interesse ad agire per il mancato aggredimento dell’atto di proroga del 2018, la Corte lo dichiara in parte inammissibile, per risolversi in un “non motivo” carente di forma ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e in parte infondato. Sul punto richiama la funzione della trascrizione della domanda giudiziale e il suo effetto prenotativo di cui all’art. 2652, comma 1, n. 5, cod. civ., nonché la pronuncia Sez. III n. 16293 del 2016. L’atto di proroga era successivo alla trascrizione della domanda, avvenuta il 12 gennaio 2017, e risultava perciò irrilevante rispetto alla posizione del creditore.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infine dichiarati inammissibili. La ricorrente non aveva indicato alcun fatto storico decisivo, limitandosi a mere argomentazioni difensive: il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. richiede un accadimento naturalistico, non questioni o punti controversi. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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