Disservizi home banking e domanda risarcitoria non provata: inammissibile il rimborso PEC (ABF Collegio di Milano n. 4628 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disservizi nella fruizione dei servizi bancari on-line, la domanda risarcitoria proposta dal cliente richiede la dimostrazione dell’effettiva esistenza e dell’entità del pregiudizio subito. Non è configurabile un danno in re ipsa e la liquidazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che ne risulti obiettivamente impossibile la prova nel preciso ammontare. La domanda che introduce un profilo non esposto nel reclamo è inammissibile per difetto di simmetria, e parimenti inammissibile è quella relativa a un servizio estraneo alla competenza dell’ABF.
Il Fatto
La parte ricorrente rappresenta di essere impossibilitata, da fine settembre 2025, a operare on-line sui rapporti accesi presso l’intermediario resistente. La condizione è particolarmente critica perché la ricorrente non può muoversi di casa e la gestione remota del conto le è indispensabile. Lamenta perdite economiche, spese impreviste e la necessità di gravosi spostamenti per recarsi fisicamente presso l’intermediario, nonostante numerosi reclami e segnalazioni.
Chiede quindi che l’ABF ordini la risoluzione immediata del problema e il risarcimento per il disagio, le spese sostenute e i disservizi patiti, oltre al rimborso dei servizi non fruibili, inclusa una PEC acquistata presso l’intermediario. L’intermediario afferma di aver bonificato l’utenza, invita a ripetere la procedura di abilitazione e offre il rimborso di € 20,00 per il contributo spese. Eccepisce l’inammissibilità della richiesta sulla PEC, non preceduta da reclamo, e contesta la carenza di allegazione e prova del pregiudizio risarcibile. In replica la ricorrente produce una schermata che documenta il perdurare del malfunzionamento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare della simmetria tra ricorso e reclamo. Le Disposizioni ABF stabiliscono che il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo, con conseguente inammissibilità delle domande non proposte in quella sede, come già affermato dal Collegio di Milano, decisione n. 24633/2019. Poiché il reclamo riguardava i disservizi nell’abilitazione degli strumenti di pagamento sulla App e non il malfunzionamento della PEC, la relativa domanda di rimborso è inammissibile.
A ciò si aggiunge, secondo il Collegio, un’autonoma ragione di inammissibilità: l’acquisto di un servizio di PEC non rientra nel novero dei servizi di competenza dell’ABF. La domanda sul punto è quindi dichiarata inammissibile sotto entrambi i profili.
Quanto al merito della domanda principale, l’intermediario non contesta i disservizi. Afferma che l’utenza sarebbe stata bonificata e produce un’evidenza in cui lo “Stato Account” risulta “ABILITATO”. In controreplica precisa però che la problematica deriverebbe dal superamento del limite di 52 caratteri della nuova “user”. Il Collegio, preso atto che l’account risulta nuovamente abilitato, osserva che la materia del contendere non può ritenersi cessata, considerata la domanda risarcitoria della ricorrente, che lamenta danni per disagi e spese, in particolare i compensi corrisposti a terzi per recarsi fisicamente presso l’intermediario.
Nel merito la domanda risarcitoria non è accolta. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali presuppone la dimostrazione dell’effettiva esistenza ed entità dei danni medesimi (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019). Non essendo configurabile il danno in re ipsa, spetta alla parte danneggiata provare il pregiudizio concreto (Cass. n. 7211/2009; Collegio di Milano, decisione n. 26550/2019). In mancanza di tale prova non è possibile procedere neppure alla liquidazione in via equitativa, che presuppone l’esistenza provata di danni risarcibili e l’impossibilità obiettivamente difficile di provarne il preciso ammontare (Cass. n. 10607/2010). La domanda risarcitoria, non quantificata né provata, è quindi infondata.
Nota della Redazione
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