Correzione d’errore materiale d’ufficio sulle spese al patrocinato dallo Stato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19838 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione è disciplinata dall’art. 391-bis cod. proc. civ., che ne consente la richiesta da parte interessata con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ. ovvero il rilievo d’ufficio da parte della Corte, con pronuncia in camera di consiglio e con ordinanza. Il provvedimento che pone le spese processuali a carico del soccombente in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato postula per legge, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato: l’omissione di tale indicazione integra un mero errore materiale, correggibile anche d’ufficio. Nel procedimento di correzione non è ammessa alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di procedimento di natura amministrativa, privo di una parte soccombente in senso proprio.

Il Fatto

Con l’ordinanza n. 33102 del 2018 questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione proposto da un lavoratore nei confronti di una società e di due persone fisiche, decidendo nel merito. Nel dispositivo la Corte condannava la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Nell’intestazione dello stesso provvedimento era dato atto che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il dispositivo, tuttavia, non precisava che il pagamento delle spese doveva essere eseguito in favore dello Stato. La Corte ha pertanto instaurato d’ufficio il procedimento di correzione dell’errore materiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 391-bis cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La norma prevede che la correzione degli errori materiali o di calcolo ex art. 287 cod. proc. civ. possa essere chiesta in qualsiasi tempo dalla parte interessata con ricorso, oppure rilevata d’ufficio dalla Corte. I commi successivi precisano che la Corte pronuncia con ordinanza, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis, primo e secondo comma, cod. proc. civ.

Su questa base la Corte ricostruisce la regola sostanziale. Il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato postula per legge, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. L’omissione di tale indicazione integra un mero errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il Collegio richiama, da ultimo, Cass. n. 6146 del 2024 e la giurisprudenza ivi richiamata.

Il percorso argomentativo conduce così alla correzione d’ufficio del dispositivo. La Corte dispone che dopo la parola “legge” sia aggiunta l’espressione “pagamento eseguito in favore dello Stato”, con le relative annotazioni sull’originale dell’ordinanza.

Un’ulteriore precisazione riguarda il regime delle spese nel procedimento di correzione. Il Collegio afferma che in tale procedimento, disciplinato dagli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali: si tratta di un procedimento di natura amministrativa, privo di una parte soccombente in senso proprio. Sono richiamate Cass. n. 26566 del 2023 e Cass. n. 12184 del 2020.

La Corte accoglie dunque il rilievo d’ufficio e corregge il dispositivo della precedente ordinanza, ordinando l’annotazione della correzione a cura della cancelleria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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