Revoca dell’amministratore ex art. 2409 c.c. e ricorso straordinario inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 16468 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ. sono privi di decisorietà, anche quando comportino la nomina di un amministratore giudiziario con revoca di quello prescelto dall’assemblea. Ne consegue che la decisione della Corte di appello sul reclamo avverso tali provvedimenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che per il capo che statuisce sulle spese. Quest’ultimo, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito autonome rispetto al rapporto oggetto di esame, riveste i caratteri della decisione giurisdizionale ed è idoneo al passaggio in giudicato, indipendentemente dalla natura del provvedimento cui accede.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dal ricorso proposto ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. da alcuni sindaci di una società di capitali, per la revoca del liquidatore in ragione di asserite gravi irregolarità gestorie. Il Tribunale accoglieva l’istanza e revocava l’amministratore unico; il reclamo veniva respinto dalla Corte di appello, con decreto depositato il 26 gennaio 2022. Nel corso del giudizio di appello la società è fallita, con interruzione e riassunzione nei confronti della curatela, rimasta contumace.

L’amministratore revocato propone ricorso per cassazione con due motivi,deducendo la violazione degli artt. 2409, settimo comma, cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., sia sul piano dell’ammissibilità del ricorso dei sindaci sia su quello della sussistenza delle gravi irregolarità. I controricorrenti resistono ed eccepiscono l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare la questione di ammissibilità del ricorso straordinario, rilevabile anche d’ufficio. Il nodo è la natura del provvedimento reso in sede di reclamo avverso il decreto ex art. 2409 cod. civ..

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento e afferma che i provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità gestorie sono privi di decisorietà, pur quando dispongano la nomina di un amministratore giudiziario con revoca di quello designato dall’assemblea. La decisione della Corte di appello sul reclamo non è quindi impugnabile con ricorso straordinario, difettando il requisito della natura decisoria richiesto dall’art. 111 Cost.

Fa eccezione il solo capo che disponga sulle spese. Esso inerisce a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello esaminato nel merito; riveste pertanto i caratteri della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato, a prescindere dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. Sul punto la Corte richiama i precedenti Cass. 10 gennaio 2023, n. 388, Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052, Cass. 13 gennaio 2010, n. 403 e Cass. 21 gennaio 2009, n. 1571.

Nel caso concreto il ricorrente non ha articolato alcun motivo rivolto alla statuizione sulle spese processuali. Il ricorso è pertanto inammissibile, poiché investe esclusivamente profili sottratti al controllo di legittimità.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore di ciascun controricorrente. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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