La riscrittura integrale dell’ordinanza di correzione è a sua volta errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 26206 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura di correzione di errore materiale, l’ordinanza che non si limiti ad emendare la svista, l’errore o l’errore di calcolo cui è affetto il provvedimento da correggere, ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento medesimo — fino alla sua integrale riscrittura — integra, a sua volta, un errore materiale, correggibile con la stessa procedura di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. La procedura di correzione, di natura amministrativa e non giurisdizionale, ha un perimetro strettamente delimitato: una volta attivata, l’attività del collegio è vincolata alla sola eliminazione dell’inesattezza, senza alcuna statuizione sostitutiva del provvedimento corretto.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un professore universitario a tempo pieno un avviso di accertamento per omesso pagamento di IVA, IRPEF e addizionali relative all’anno 2014. Secondo l’Ufficio, il contribuente aveva svolto attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità e non di occasionalità, attraverso prestazioni di consulenza rese a più committenti.

Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso, escludendo l’assoggettabilità del reddito a IVA. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso. Il ricorso è stato deciso con l’ordinanza n. 26206/2025, nella quale il collegio ha anche rilevato un profilo di abuso del processo e ha disposto la condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di rito: il controricorso, notificato nel vigore dell’art. 370 c.p.c. come modificato dal d. Lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia) e dalla l. n. 197/2022, doveva essere depositato entro il termine decorrente dalla notifica del ricorso. Depositato oltre tale termine, è dichiarato inammissibile.

Nel merito, la Corte rigetta entrambi i motivi. Il primo deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente: il vizio, secondo il consolidato orientamento richiamato, ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza adeguata disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo. La sentenza impugnata, invece, motiva in modo analitico e chiaro.

Il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione degli artt. 53 e 67 TUIR, sostenendo la natura occasionale dell’attività. La Corte ribadisce che l’abitualità, cioè la reiterazione nel tempo, unita alla professionalità, delinea un’attività connotata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità; l’attività occasionale si caratterizza invece per contingenza, eventualità e secondarietà. Anche una sola operazione, in presenza di tali requisiti, integra l’esercizio di un’abituale attività economica.

Nel caso concreto, la Commissione Tributaria Regionale ha accertato in fatto la pluralità delle prestazioni, la loro estensione nel tempo e il loro indirizzarsi a soggetti diversi. L’onere della prova del carattere abituale e professionale grava sull’Ufficio e può essere assolto anche mediante presunzioni, sindacabili in cassazione solo se la motivazione sia incongrua. La decisione di appello si è quindi dimostrata conforme ai principi espressi in materia.

Infine, poiché la definizione è seguita alla comunicazione della proposta ex art. 380 bis c.p.c., la Corte applica l’orientamento delle Sezioni Unite n. 28540 e n. 27195 del 2023, secondo cui la non adesione alla proposta, poi confermata, lascia presumere una responsabilità aggravata. Essendo inammissibile il controricorso, restano precluse le spese in favore dell’Amministrazione, restando dovuta la sola somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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