Ordine di demolizione: revoca solo davanti ad atti amministrativi incompatibili (Cass. pen. Sez. VII n. 37145 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, con carattere reale e funzione di reintegrazione dell’assetto urbanistico violato. Esso non costituisce pena e non è soggetto alla disciplina dell’esecuzione penale punitiva. Può essere revocato soltanto quando sopravvenga un atto amministrativo o giurisdizionale assolutamente incompatibile, idoneo a sanare l’abuso o a conferire al manufatto una diversa destinazione giuridicamente rilevante; può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, su elementi concreti, l’adozione in breve tempo di un provvedimento incompatibile. La mera pendenza di procedimenti amministrativi o il richiamo ad atti organizzativi privi di efficacia sanante non sono sufficienti. L’acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale, lungi dal paralizzare l’ordine, è normalmente funzionale alla demolizione, ostandovi soltanto una delibera consiliare che ravvisi prevalenti interessi pubblici al mantenimento.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di erede del titolare del manufatto, proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione emesso in esecuzione di sentenza irrevocabile relativa a un manufatto abusivo sito nel Comune di Ottaviano.

La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 16.07.2024, rigettava l’istanza, valorizzando l’autonomia dell’ordine demolitorio giudiziale rispetto al procedimento amministrativo e l’avvenuta acquisizione di diritto dell’immobile al patrimonio comunale per la mancata ottemperanza all’ingiunzione amministrativa. Proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione meramente apparente: il giudice dell’esecuzione si sarebbe soffermato sulla notifica dell’accertamento di inottemperanza, profilo mai contestato, senza confrontarsi con il reale contenuto dell’incidente.

La Corte richiama la natura dell’ordine ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, qualificandolo come sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, destinata a incidere sulla cosa e su chiunque vi abbia rapporto giuridico o materiale (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014). Da tale natura discende che l’ordine non viene meno per il decorso del tempo né per la pendenza di procedimenti amministrativi: la revoca postula un’incompatibilità assoluta con un atto sopravvenuto, la sospensione richiede la concreta prevedibilità di un provvedimento incompatibile in tempi brevi (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014; Sez. 3, n. 23011 dell’11/06/2026).

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva accertato l’emissione dell’ingiunzione di demolizione, notificata il 22 luglio 2011, e il verbale di inottemperanza del 2 gennaio 2012, traendone l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001. Tale affermazione è conforme a Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, secondo cui l’effetto ablatorio si verifica ope legis alla scadenza del termine di novanta giorni, avendo l’accertamento formale funzione solo ricognitiva. L’acquisizione comunale, si precisa, non è incompatibile con la demolizione, essendo ad essa funzionale (Sez. 3, n. 25917 del 30/04/2025; Sez. 3, n. 24997 del 23/06/2025).

Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa valutazione dell’Accordo di Programma tra Comune e Procura, la Corte rileva che l’atto era stato espressamente esaminato e ritenuto non decisivo: esso non è titolo edilizio, non è sanatoria e non contiene delibera consiliare di mantenimento. Il richiamo alla proporzionalità, formulato in termini generali senza allegazioni individualizzate su condizioni personali, sanitarie o abitative, non può paralizzare l’esecuzione. La giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, Longo c. Italia, 12 settembre 2024) conferma la compatibilità della misura ripristinatoria con l’art. 7 CEDU. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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