Ordine di sgombero sindacale e motivazione per relationem del verbale sanitario (TAR Calabria n. 1869 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco dispone lo sgombero di un immobile dichiarato non idoneo a civile abitazione, allorché il provvedimento richiami per relationem il verbale dell’Autorità Sanitaria e ne riporti i passaggi essenziali, rendendo trasparente il percorso motivazionale. L’Amministrazione comunale può fare propria l’istruttoria svolta dagli organi istituzionalmente competenti, senza necessità di autonomi sopralluoghi. È sufficiente la conoscibilità dell’atto richiamato, garantita dalla sua disponibilità per il destinatario, perché non si ravvisi alcun deficit motivazionale né lesione delle facoltà difensive. L’ordine di sgombero riferito all’intero fabbricato è coerente con l’accertamento che ne ha dichiarato l’inidoneità senza distinzione tra porzioni.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune calabrese aveva disposto lo sgombero di un locale detenuto in locazione, dichiarato dall’Autorità Sanitaria Provinciale non idoneo a civile abitazione. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un verbale di sopralluogo del 17 gennaio 2023.
I ricorrenti deducevano l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e per carenza del presupposto dell’urgenza, sostenendo che il Comune non avesse svolto autonome verifiche e che il verbale richiamato non evidenziasse lacune strutturali. Il Comune resistente chiedeva il rigetto. La domanda cautelare era respinta dalla Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, ritenendoli strettamente connessi, e li giudica infondati. L’ordine di sgombero era stato emesso in conseguenza degli accertamenti del Dirigente dell’U.O.C. Igiene Pubblica dell’Autorità Sanitaria Provinciale, eseguiti mediante sopralluogo alla presenza di Carabinieri, Ispettori del Lavoro e Vigili del Fuoco, i cui esiti erano riportati nel verbale del 17 gennaio 2023.
Il Tribunale rileva che l’istruttoria non si era limitata alla verifica delle condizioni materiali dell’immobile, ma aveva ricompreso controlli amministrativi presso gli Uffici comunali. Dal raffronto tra la normativa di riferimento — D.M. del 05/07/1975, Circolare Ministero dell’Interno del 18/11/2009 e Istruzioni Ministeriali del 20/06/1986 — e le caratteristiche tecnico-strutturali dell’immobile era emersa l’insussistenza dei requisiti di destinazione d’uso e igienico-sanitari.
Secondo la Sezione, non può censurarsi il Comune per non aver svolto propri sopralluoghi: l’Ente ha richiamato l’attività istruttoria delle Amministrazioni competenti, facendola motivatamente propria. La motivazione non si limita a un rinvio generico, ma riporta espressamente i passaggi essenziali del verbale, rendendo evidente il percorso logico sotteso all’adozione del provvedimento.
Assume rilievo, inoltre, la conoscibilità dell’atto richiamato per relationem: gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto di aver ottenuto, subito dopo la notifica, l’accesso alla documentazione. È dunque esclusa ogni carenza motivazionale e ogni lesione delle facoltà partecipative.
Quanto alla contestazione sull’estensione dell’ordine all’intero fabbricato, il Collegio la ritiene parimenti infondata. Il verbale riferisce la non idoneità alla struttura nel suo complesso, individuata unicamente mediante la particella catastale, senza distinzione tra porzioni. L’Amministrazione non avrebbe potuto che riferire il provvedimento all’immobile nella sua interezza. L’ordine risulta quindi giustificato dalla tutela di interessi di evidente rilevanza pubblica, sotto il profilo igienico-sanitario. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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