Errore sull’atto impugnato e difetto di interesse: il regolamento abrogato non giova (Cons. Stato n. 665 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’oggetto della domanda si individua non dalla sola epigrafe del ricorso, ma dal tenore complessivo delle censure e dall’atto concretamente depositato; l’errore materiale nella citazione della norma regolamentare non consente al giudice di alterare gli elementi obiettivi dell’azione. Il ricorso che impugni un regolamento già abrogato è inammissibile per difetto di interesse, perché la sua eventuale caducazione non arreca alcuna utilità al ricorrente; parimenti inammissibile è l’impugnativa dell’articolo del regolamento vigente che disciplini una materia estranea a quella di causa. La potestà regolamentare comunale in materia di reti, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può tradursi in un divieto generalizzato di installazione, ma ben può articolare il territorio in aree a diversa attrazione. In presenza di un provvedimento plurimotivato, l’accoglimento della censura avverso un solo motivo di diniego non giova al ricorrente, che non ottiene la rimozione dell’atto.

Il Fatto

La società titolare di infrastrutture per la telefonia mobile ha presentato istanza al Comune per autorizzare una nuova stazione radio base su un terreno in zona collinare. Nel corso del procedimento l’amministrazione ha approvato un nuovo regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici, sostituendo quello adottato nel 2006. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il Comune ha respinto l’istanza.

Il diniego si fondava su due ragioni: la non conformità della documentazione all’art. 6 del regolamento del 2022 e l’incompletezza del piano di localizzazione rispetto all’art. 27, comma 5, delle N.T.A. del P.R.G., per l’omessa valutazione della possibilità di condividere un impianto preesistente a breve distanza. La società ha impugnato il provvedimento e l’art. 5 del regolamento 2022. Il TAR Piemonte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che il ricorso censurava in realtà l’art. 5 del regolamento previgente del 2006, e ha assorbito il secondo motivo in ragione della natura plurimotivata del diniego. Propone appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, incentrato sulla violazione del giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU. Il principio della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ. impediscono al giudice di attribuire alle parti un bene diverso da quello richiesto, tanto più nel processo amministrativo, dove la causa petendi si circoscrive ai motivi dedotti.

L’art. 40 del c.p.a. prescrive l’esatta indicazione dell’oggetto della domanda, incluso l’atto impugnato; la relativa carenza rende il ricorso inammissibile, secondo il richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 4156 del 2019. Nel caso concreto la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’art. 5 del regolamento 2022, ma ha depositato e riportato il testo dell’art. 5 del regolamento del 2006: emerge una discrasia tra denominazione dell’atto e contenuto del documento, che rende oscuro l’oggetto della domanda.

La Corte individua così un’alternativa senza vie d’uscita: o si è impugnato un regolamento abrogato, la cui caducazione non arreca utilità, o si è impugnato l’art. 5 del regolamento vigente, che però disciplina una materia del tutto estranea, ossia gli impianti per radiodiffusione sonora televisiva e radar. In entrambi i casi la censura è inammissibile.

Nel merito delle censure residue, il Collegio ricorda che la potestà regolamentare comunale non può introdurre un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite. Rileva però che il regolamento articola il territorio in aree sensibili, zone di installazione condizionata, zone di attrazione e zone neutre, senza alcun divieto assoluto. Nella zona neutra l’installazione è ammessa quando nelle zone di attrazione non sia assicurata sufficiente copertura: una clausola di salvaguardia, il cui presupposto era onere della società dimostrare.

Quanto al secondo motivo, correttamente assorbito, il Collegio ne conferma comunque l’infondatezza. L’art. 27 delle N.T.A. non pone divieti, ma richiede elementi informativi indispensabili; l’omessa menzione dell’impianto vicino, ai fini della condivisione dell’infrastruttura, ha legittimamente fondato il secondo motivo di diniego. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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