Divieto prefettizio di detenzione armi e condanna risalente: irrilevanza dell’episodio isolato (TAR Campania n. 128 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773/1931, il giudizio di inaffidabilità del soggetto può fondarsi anche su un episodio isolato, purché le sue caratteristiche oggettive siano significative della possibilità di abuso delle armi. La circostanza che i fatti risalgano nel tempo e che il soggetto non abbia altri precedenti non è di per sé idonea a inficiare il provvedimento, attesa l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in questa materia. La motivazione che richiami per relationem la sentenza di condanna consente al giudice di valutare la gravità dei fatti materiali, i quali, se rivelano una personalità incline alla violenza e alla sopraffazione, giustificano il divieto anche in assenza di ulteriori elementi istruttori.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, impugna il decreto con cui il Prefetto di Caserta gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, in accoglimento della proposta della Questura formulata a seguito del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. L’amministrazione lo ha ritenuto inaffidabile perché condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per minaccia e maltrattamento di animali.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 39 e 11 r.d. n. 773/1931 e il difetto di motivazione, istruttoria e presupposti. Sostiene che i fatti, risalenti a molti anni prima, non dimostrano una concreta pericolosità; che non vi sono altri elementi sintomatici di inaffidabilità; che non è stato valutato il complesso della personalità; che egli è incensurato e non ha mai subito procedimenti disciplinari. Il TAR respinge il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i fatti materiali oggetto della condanna, richiamati per relationem nel provvedimento attraverso il riferimento alla sentenza: il ricorrente ha minacciato di morte un vicino che stava per denunciare la sua abitudine di sparare agli uccelli con una carabina ad aria compressa, e in varie occasioni ha ucciso piccioni con la medesima arma, per crudeltà o senza necessità. Si tratta dei reati di cui agli artt. 612, secondo comma, cod. pen. e 544-ter cod. pen.

Il Tribunale corregge il presupposto del ricorrente: i fatti non risalgono a ventuno anni prima, ma al 18 settembre 2010, come risulta dalla sentenza depositata dall’amministrazione. La questione giuridica centrale concerne la sufficienza di un episodio isolato a sostenere il giudizio prognostico di inaffidabilità.

Il Collegio ritiene che i fatti siano di particolare gravità e chiaramente indicativi di una personalità incline alla violenza e alla sopraffazione, di scarso autocontrollo. Tale gravità è accresciuta dalla qualità del soggetto, appartenente all’Arma dei Carabinieri, tenuto ad astenersi da comportamenti antisociali. L’assenza di altri precedenti è quindi scarsamente rilevante, sia perché l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, sia perché la giurisprudenza ha chiarito che anche un episodio isolato può risultare significativo della possibilità di abuso delle armi.

La motivazione per relationem non inficia il provvedimento: la semplice lettura dei capi di imputazione rende palese la piena ragionevolezza del giudizio di inaffidabilità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro duemila, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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