Responsabilità dell’amministrazione per annullamento illegittimo e ritardo nel dare esecuzione al giudicato (C.G.A.R.S. n. 411 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione regionale che annulli in autotutela un provvedimento di ammissione al finanziamento, senza svolgere alcun approfondimento istruttorio e senza fornire i chiarimenti richiesti dall’organo di controllo, risponde a titolo di colpa del pregiudizio arrecato al beneficiario. Integra parimenti colpa la condotta che, dopo l’accoglimento in sede cautelare, resti inerte e ritardi l’esecuzione del giudicato, imponendo al privato di agire più volte in ottemperanza per ottenere quanto gli spetta. Il nesso causale si accerta secondo la regola del più probabile che non. Il danno da mancato utile va liquidato con i criteri fissati dal giudice ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., esclusi il danno emergente per costi che sarebbero stati comunque sostenuti e il danno non patrimoniale non provato.

Il Fatto

La società aveva partecipato al bando regionale per l’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 1 della legge regionale n. 23/2008, presentando un programma di ampliamento di una struttura residenziale per anziani e disabili. La domanda era stata positivamente esitata dal gestore concessionario, la società aveva versato la somma a garanzia e avviato i lavori; con decreto assessoriale il programma era collocato al cinquantatreesimo posto della graduatoria definitiva, con un finanziamento di euro 1.795.072,75.

A fronte di un rilievo della Corte dei Conti, l’Assessorato regionale annullava in autotutela il decreto di approvazione della graduatoria ed escludeva dai settori ammissibili quelli riferibili all’attività della società. Il provvedimento di annullamento è stato poi dichiarato illegittimo dal C.G.A.R.S., che ha imposto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato; il finanziamento è stato erogato soltanto nel dicembre 2018. La società ha quindi proposto in primo grado domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., accolta solo in parte dal TAR.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina il profilo di irricevibilità della domanda risarcitoria, sollevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. La questione è superata: le sentenze del C.G.A.R.S. sono impugnabili per cassazione per i soli motivi di giurisdizione e, in difetto di notifica presso il procuratore costituito, il termine lungo è di sei mesi dalla pubblicazione; il ricorso di primo grado, notificato nel gennaio 2017, rispetta il termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal passaggio in giudicato.

Nel merito il primo motivo è fondato. Il TAR aveva qualificato la domanda come riferita alla mancata esecuzione del giudicato e l’aveva dichiarata in parte inammissibile per difetto di competenza. Il Collegio rileva invece che i danni lamentati non attengono all’inesecuzione della sentenza, già eseguita con il decreto del dicembre 2018, ma all’illegittimità originaria del provvedimento annullato e al comportamento serbato dall’amministrazione negli anni successivi. La domanda è quindi correttamente veicolata con l’azione di cognizione.

Fondato è anche il motivo sulla colpa. A fronte della richiesta di chiarimenti del giudice contabile, l’Assessorato comunicava di voler ritirare il decreto di approvazione senza alcuna istruttoria; dopo le pronunce cautelari restava inerte e ritardava l’esecuzione del giudicato, costringendo la società ad agire tre volte in sede di ottemperanza per ottenere il finanziamento che le spettava fin dal 2012. Il nesso causale è affermato secondo la regola del più probabile che non, richiamando il Cons. Stato, sez. VI, n. 9583 del 2023.

Quanto al quantum, sono respinte le domande di danno emergente, perché le spese di progettazione e di partecipazione sarebbero state comunque sostenute e non sono andate perse; è respinto anche il danno non patrimoniale, non provato e non riconducibile all’amministrazione. Resta il lucro cessante: ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. il Collegio fissa i criteri per la proposta risarcitoria, distinguendo il periodo fino al dicembre 2018 con riferimento agli originari sessantasei posti letto e il periodo successivo con riferimento ai soli posti non più realizzabili, oltre a una liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. per il periodo successivo.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, l’amministrazione è condannata a formulare la proposta risarcitoria secondo i criteri indicati, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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