Carta docente: ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 682 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla carta elettronica del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. La pendenza delle operazioni esecutive riferita dall’Amministrazione conferma la perdurante inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. In caso di inutile decorso del termine si nomina commissario ad acta, organo ausiliario del giudice che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale non attivato. La mole del contenzioso e le difficoltà organizzative possono incidere sulla determinazione del termine, ma non giustificano la compensazione delle spese, da porre a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 1008/2023, pubblicata il 20 dicembre 2023. Con quella pronuncia il giudice civile ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
Non è oggetto della domanda la statuizione sulle spese del giudizio civile, già pagate dall’Amministrazione il 25 marzo 2024, prima della proposizione del ricorso. Il Ministero si costituisce rilevando che l’esecuzione sarebbe in corso e invocando la compensazione delle spese per la mole del contenzioso in materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del presupposto di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.: la sentenza del Tribunale di Bergamo è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 febbraio 2024. Ricorre dunque la fattispecie dell’ottemperanza al giudicato.
È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
Nel merito il ricorso è fondato. La circostanza, riferita dal Ministero, che l’esecuzione sia tuttora in corso conferma la perdurante inottemperanza al giudicato. Il Collegio dà continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione con le sentenze nn. 631 e 632 del 12 luglio 2024 su controversie analoghe.
Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio. In caso di inutile decorso del termine si nomina commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice, non nella qualità di dirigente amministrativo, e il suo compito è intrinsecamente obbligatorio. Egli dà attuazione alla pronuncia anche mediante l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Quanto alle spese, le difficoltà organizzative e la mole del contenzioso possono assumere rilievo nella determinazione del termine concesso, ma non giustificano la compensazione. Gli oneri del giudizio non possono essere addossati alla ricorrente, cui il giudice civile ha riconosciuto un diritto con sentenza passata in giudicato. Le spese sono quindi poste a carico del Ministero, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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