Ottemperanza al giudicato e spese distratte al difensore: carenza di legittimazione (TAR Toscana n. 747 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore originario non è legittimato a domandare l’esecuzione delle spese di lite che il giudice abbia posto a carico dell’amministrazione con distrazione in favore del difensore. Le spese distratte costituiscono un autonomo diritto di credito del solo legale, non attivabile da un soggetto diverso, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in tale parte. Resta invece accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel suo contenuto sostanziale, con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta in caso di inerzia. La notificazione del titolo con attestazione di conformità all’originale informatico, in luogo della formula esecutiva, è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, il Ministero della Salute è stato condannato a corrispondere alla ricorrente l’indennizzo di cui all’art. 1 legge n. 210/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, nonché a rifondere le spese di lite.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 19 ottobre 2023. Decorso il termine di 120 giorni senza esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento dell’indennizzo e delle spese, la nomina del commissario ad acta e l’applicazione della misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito rappresentando di procedere secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la domanda relativa alle spese di lite. Poiché le stesse sono state oggetto di distrazione in favore del difensore, questi vanta un proprio e autonomo diritto di credito. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di legittimazione attiva della parte, non essendo la pretesa azionabile da un soggetto diverso dal titolare, come già affermato da TAR Puglia, Lecce, n. 20 dell’8 gennaio 2021.

In via preliminare il Tribunale verifica la ritualità della notifica del titolo. La sentenza è stata notificata con attestazione di conformità all’originale contenuto nel fascicolo informatico, ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. cod. proc. civ., non più munita di formula esecutiva per effetto della modifica dell’art. 475 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 3, comma 34, lett. b), d.lgs. n. 149/2022. Tra tale notifica e quella del ricorso per ottemperanza risulta così rispettato il termine dilatorio di 120 giorni.

Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento dell’indennizzo dovuto, se e nella misura in cui sia ancora tale, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996. Assegna all’ufficio competente il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

In difetto di adempimento viene nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori 90 giorni e senza diritto a compenso.

La richiesta di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta: il Ministero è condannato al pagamento di euro 10,00 per ciascun giorno di ritardo, dalla notifica della sentenza e fino all’insediamento del commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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