Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spettanze docenti (TAR Campania n. 5978 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato amministrativo è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ossia l’esistenza di un titolo esecutivo non impugnato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1681/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alle ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici indicati.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, era rimasto inadempiente. Le ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina del commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto e l’Amministrazione è destinataria dell’ordine di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non nel deposito della relazione.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR la dispone in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. In mancanza di adempimento, resta onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.
Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni, nella misura complessiva di € 800,00 oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari. Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione, condanna alla penalità di mora e nomina commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale.
Nota della Redazione
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