Sospensione licenza ex art 100 TULPS legittima esclude danno ingiusto risarcibile (TAR Campania n. 5977 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza ex art. 100 TULPS costituisce misura di prevenzione, non sanzione, e prescinde dalla condotta personale del titolare del locale: il suo presupposto è l’obiettiva pericolosità dell’esercizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. I tumulti o gravi disordini verificatisi all’esterno del locale rilevano quando, senza soluzione di continuità, costituiscano la prosecuzione di fatti avvenuti all’interno. Anche un singolo episodio può giustificare la misura ove sia connotato da particolare violenza o allarme sociale. Accertata la legittimità del provvedimento, la domanda risarcitoria è respinta per difetto del requisito del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ.: l’attività amministrativa legittima non è ingiusta né illecita.
Il Fatto
La ricorrente, amministratore unico di una società che gestisce un esercizio di ristorazione e ricettività alberghiera, impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Napoli ha disposto la sospensione dell’attività per trenta giorni, con decorrenza dalla notifica.
Il provvedimento si fonda sui fatti della notte del primo gennaio 2026: durante il cenone una violenta rissa, con uso di bottiglie in vetro quali strumenti contundenti, proseguita all’esterno del locale e culminata in colpi di arma da fuoco che ferivano uno dei partecipanti. Il Questore rilevava inoltre lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale e danzante senza la preventiva s.c.i.a. e senza le autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 TULPS. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 t.u.l.p.s., travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. L’istanza cautelare è accolta; nelle more il provvedimento esaurisce i suoi effetti e la ricorrente propone domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il provvedimento impugnato esaurito i propri effetti. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5438 del 2024 e Cons. Stato, sez. IV, n. 303 del 2024, il Collegio qualifica la circostanza come fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto.
Passando alla domanda risarcitoria, il Tribunale ne ribadisce i presupposti secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, n. 4191 del 2018: illegittimità del provvedimento, danno conseguenza, nesso causale e colpa dell’amministrazione.
Nel merito, il Collegio ritiene il provvedimento immune dai vizi dedotti. L’art. 100 TULPS delinea tre distinte fattispecie e configura una misura di prevenzione volta a impedire la prosecuzione di un’attività pericolosa, a prescindere dalla condotta del titolare, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 3422 del 2024. Il sindacato giurisdizionale resta ampio sui profili di difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, proporzionalità e sviamento.
Quanto ai fatti verificatisi all’esterno, il Tribunale richiama la propria sentenza n. 787 del 2025: essi rilevano se costituiscono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di quanto avvenuto all’interno. Sulla sufficienza di un singolo episodio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 1752 del 2016 e la sentenza n. 7967 del 2025. Nel caso concreto la rissa, proseguita nel parcheggio antistante e culminata nello sparo, è confermata dagli atti e dalla denuncia-querela della stessa ricorrente; le modalità violente e l’allarme sociale la rendono idonea, da sola, a giustificare la sospensione. Il Collegio ritiene inoltre smentita la tesi della sola cena con musica in filodiffusione, emergendo dalla documentazione la presenza di consolle, luci e amplificazioni.
La legittimità dell’atto esclude in radice il danno ingiusto, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 2870 del 2019. La domanda risarcitoria è respinta; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.