Esecuzione del decreto Pinto e divieto di rivalutazione del debito di valuta (TAR Puglia n. 126 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il decreto decisorio, notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata in materia di diritti soggettivi. L’Amministrazione è tenuta all’esecuzione del comando contenuto nel titolo, con fissazione di un termine e, in caso di inerzia, con nomina di un commissario ad acta. Il credito oggetto del decreto ha natura di debito di valuta: la rivalutazione non opera automaticamente e richiede la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e comprendono quelle vive sostenute dopo l’emissione del decreto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso della parte ricorrente e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate in atti, oltre spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione.

I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su quel decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa giungeva alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto Pinto ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ.

Il TAR esamina poi la dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di altre azioni sul credito e le modalità di riscossione prescelte. Rileva che è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza pagamento, come previsto dal comma 7 della stessa disposizione.

Nel merito, la Corte sancisce l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate nei limiti in cui siano ancora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa per l’adempimento il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio esclude invece la rivalutazione. Il credito da indennizzo Pinto è un debito di valuta; richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia, la rivalutazione può essere accordata solo se sia provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi. La prova non è stata fornita.

Per il caso di inerzia viene nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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