Ottemperanza al titolo esecutivo formato dall’ordinanza di assegnazione ex art. 552 c.p.c. (TAR Lazio n. 15483 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ex art. 112 e ss. cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’esistenza e l’efficacia del titolo esecutivo costituito dall’ordinanza di assegnazione di somme pignorate presso terzi emessa dal giudice civile ai sensi dell’art. 552 cod. proc. civ., nonché il persistente inadempimento dell’Amministrazione debitrice. I presupposti del titolo non sono sindacabili nel merito in sede di ottemperanza: il giudice si limita a ordinare l’esecuzione delle statuizioni ivi contenute, nei termini stabiliti dal titolo medesimo. Persistendo l’inerzia, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione di somme pignorate presso terzi emessa dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione Esecuzioni Mobiliari, il 26 marzo 2025, ai sensi dell’art. 552 cod. proc. civ., nell’ambito di una procedura esecutiva, come integrata dal decreto di correzione del 4 aprile 2025.
Il titolo era stato debitamente notificato all’Amministrazione, senza che fosse stata proposta opposizione. I ricorrenti hanno quindi domandato l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione debitrice. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con formula di stile, senza contestare nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati: l’ordinanza di assegnazione munita di decreto di correzione, la notificazione all’Amministrazione e il certificato di non proposta opposizione, oltre all’attestazione di conformità delle copie depositate.
Sulla base delle evidenze documentali, e rilevata l’assoluta mancanza di contrarie deduzioni da parte delle Amministrazioni intimate, il Tribunale ha accertato che le statuizioni contenute nell’ordinanza di assegnazione non avevano ricevuto, allo stato, alcuna esecuzione. Dall’ordinanza si ricava pertanto il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, nei termini stabiliti dal titolo.
Il Collegio ha precisato che i presupposti del titolo azionato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. La verifica si esaurisce nell’accertamento dell’efficacia del titolo e del persistente inadempimento del debitore.
Rispettate le formalità procedurali, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, salvo che vi abbia già provveduto anche solo parzialmente. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, per l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, previa richiesta di parte ricorrente.
La soccombenza delle Amministrazioni resistenti ha comportato la condanna alle spese di lite, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore dei difensori antistatari, richiamando sul punto Cons. St., VII, n. 4029/2025.
Nota della Redazione
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