Ottemperanza pro quota al titolo esecutivo formato da sentenza del giudice ordinario (TAR Campania n. 2894 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario che ha liquidato le spese di lite con distrazione in favore di più difensori, il credito di ciascun procuratore non è solidale ma divisibile, poiché l’art. 1294 cod. civ. esclude la presunzione di solidarietà attiva. In mancanza di espressa previsione nel titolo, ciascun difensore può agire ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. solo pro quota, non potendo domandare il soddisfacimento dell’intero credito. La rinuncia di uno dei codifensori alla propria quota non integra cessione del credito in favore dell’altro, dovendo la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 69, comma 3, R.D. n. 2440/1923. Il ricorso è pertanto parzialmente inammissibile per la parte eccedente la quota, e nel resto accolto con nomina del commissario ad acta e applicazione dell’astreinte.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato distrattario, agisce in ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, ha condannato il Ministero al pagamento di una somma in favore di una docente e delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00 oltre accessori, con attribuzione ai due procuratori antistatari costituiti: lo stesso ricorrente e un secondo difensore.
Deduce il ricorrente il passaggio in giudicato del titolo, l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penale di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Nelle more, il codifensore deposita istanza di rinuncia alla propria quota del compenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la ritualità dell’azione: il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. è rispettato, la sentenza ottemperanda è stata notificata ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 cod. proc. amm., e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso senza esito. L’azione è quindi ammissibile nel suo presupposto.
Nel merito, il ricorso è dichiarato parzialmente inammissibile. Le somme per spese legali sono state attribuite a due procuratori costituiti, mentre ricorre il solo avvocato. Richiamando l’art. 1294 cod. civ., il giudice esclude la solidarietà attiva tra difensori della stessa parte, non presunta ma necessaria di espressa previsione nel titolo: richiama TAR Campania, Salerno, n. 326/2020 e TAR Liguria, n. 715/2014. In applicazione dell’art. 1314 cod. civ., ciascun creditore può domandare solo la propria parte, e l’amministrazione adempie pro quota in favore di ciascun codifensore.
Quanto alla rinuncia depositata dal codifensore in favore del ricorrente, il Collegio nega che valga come cessione del credito: ai sensi dell’art. 69, comma 3, R.D. n. 2440/1923 la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata, come già affermato da TAR Campania, Salerno, n. 1509/2022 e n. 63/2025. Il ricorso è dunque ammissibile solo pro quota, pari alla metà del liquidato.
Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione integrale del titolo entro 60 giorni e nomina commissario ad acta il Direttore Generale competente, con ulteriore termine di sessanta giorni, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento. Accoglie anche la domanda di astreinte, commisurata agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione e tetto massimo del 10% del capitale, richiamando Adunanza Plenaria n. 8/2021 e n. 7/2019.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1294 c.c. – Solidarietà tra condebitori
- Art. 1314 c.c. – Obbligazioni divisibili
- Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto