Continuazione esclusa: distanza temporale e detenzione intermedia rompono il disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 25737 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Ai fini del riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, non è sufficiente la presenza di concreti indicatori, ma occorre verificare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. La distanza cronologica tra i fatti e il periodo di detenzione intermedio integrano una cesura che esclude la riconducibilità degli illeciti a un’unica deliberazione iniziale. L’identità del disegno criminoso non si confonde con il programma di vita delinquenziale del condannato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra alcuni reati contro il patrimonio — già unificati con una precedente ordinanza — e un reato di rapina aggravata. La difesa aveva dedotto la natura comune dei reati, la commissione nel medesimo territorio, la detenzione dell’imputato nel periodo intermedio e una ulteriore pendenza per furto in abitazione.
Il giudice aveva ritenuto tali elementi sintomatici di una certa continuità criminosa, ma non idonei a dimostrare un disegno criminoso unitario deliberato sin dal primo reato. La distanza temporale, la diversa gravità delle condotte e l’evoluzione del profilo criminale inducevano a qualificare le condotte come mera reiterazione criminosa. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove dal principio secondo cui, in tema di continuazione, l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per motivazione inadeguata, richiamando Sez. I n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea.
Su questa base, la motivazione dell’ordinanza impugnata è adeguata: essa si fonda sulla distanza cronologica dei reati e sulla non del tutto coincidente omogeneità tipologica degli stessi, per dedurne in modo non illogico la riconducibilità degli illeciti a una generale inclinazione a delinquere, piuttosto che a un preciso disegno criminoso iniziale. Il giudice dell’esecuzione ha applicato correttamente il principio per cui il riconoscimento della continuazione esige una approfondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di uno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea, come affermato da Sez. U n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo.
La Corte ribadisce che l’identità del disegno criminoso non si identifica con il programma di vita delinquenziale del condannato, che esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta secondo le occasioni, richiamando Sez. I n. 15955 dell’8/1/2016, P.M. in proc. Elounnari.
L’enfatizzazione della distanza di tempo tra il primo gruppo di reati e l’ultimo risponde al principio per cui la continuazione non coincide con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, sicché tale intervallo vale a introdurre una significativa soluzione di continuità tra gli episodi. Il ricorso è, dal canto suo, generico e reiterativo: pretende di trarre dal periodo di detenzione intermedio — che di solito è usato per negare la continuazione e costituisce inevitabilmente una cesura — la prova di un medesimo disegno tra reati accomunati solo da una parziale omogeneità tipologica. Quanto più si estende l’arco temporale considerato, tanto più occorre escludere l’intervento di situazioni capaci di integrare una divergenza essenziale rispetto a un programma di massima. Il mutamento delle condizioni in cui era stato concepito un programma solo tendenzialmente unitario apre all’eventualità che i reati successivi siano frutto di determinazione occasionale, imposta dalla contingente evoluzione di una situazione provvisoria. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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