Espulsione come misura di sicurezza solo oltre i due anni di pena (Cass. pen. Sez. II n. 41147 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dello straniero quale misura di sicurezza disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 235 cod. pen. presuppone che la pena inflitta sia superiore a due anni di reclusione. La riduzione della pena ad anni due in sede di appello rende l’ordine di espulsione privo di base legale, con conseguente annullamento senza rinvio limitato a tale capo. In tema di estorsione, integra il reato anche il caso in cui sia il derubato a offrire spontaneamente una somma per ottenere la restituzione del bene sottratto, trattandosi di condotta determinata dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene. Non è configurabile assorbimento del furto nell’estorsione, stante la differenza strutturale delle due fattispecie e del bene giuridico protetto. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il medesimo presupposto fattuale sia già stato valorizzato per applicare l’attenuante della lieve entità dell’estorsione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona ha riformato la pronuncia del Tribunale di Ancona, escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena in anni due di reclusione per i reati di truffa ed estorsione. La Corte territoriale aveva confermato l’espulsione dal territorio nazionale già disposta in primo grado.

Il difensore deduce sei motivi: l’insussistenza del reato di estorsione per mancanza di minaccia; il mancato assorbimento del furto nell’estorsione; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; l’omesso riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità; la negazione della sospensione condizionale della pena; la violazione dei limiti di pena per l’espulsione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta i primi motivi. Quanto all’estorsione, richiama il principio per cui il reato sussiste anche quando è la vittima a offrire spontaneamente denaro per la restituzione del bene sottratto, perché tale condotta è determinata dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene, secondo l’insegnamento di Sez. 6 n. 51949 del 20.09.2008 e le conferme Sez. 2 n. 9788 del 1986 e Sez. 6 n. 11713 del 1990. Il richiamo alla dinamica dei fatti, da parte della Corte territoriale, non è contraddittorio, avendo solo rafforzato il concetto di minaccia implicita.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che non esiste assorbimento del furto nell’estorsione: il furto si realizza con lo spossessamento senza violenza, l’estorsione con la coercizione della volontà; il furto tutela il solo patrimonio, l’estorsione anche la libertà personale. Il furto deve necessariamente precedere l’estorsione, che ne presuppone lo spossessamento, sicché le due condotte sono sempre materialmente contrapposte.

I motivi su attenuanti generiche e sospensione condizionale sono inammissibili per reiterazione delle deduzioni già respinte in appello, secondo il principio di Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019. Quanto all’attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte osserva che il giudice di primo grado aveva già valorizzato il valore esiguo del danno applicando l’attenuante della lieve entità dell’estorsione ai sensi della sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, sicché un ulteriore riconoscimento integrerebbe una duplicazione valutativa del medesimo elemento.

Fondato è invece l’ultimo motivo. La Corte rileva che l’espulsione è stata ordinata al di fuori dei limiti di pena sanciti dall’art. 235 cod. pen.: dopo la riduzione ad anni due di reclusione, la pena risulta inferiore al limite legale di due anni richiesto per disporre la misura. L’espulsione è stata quindi ordinata in violazione di legge. Ne consegue l’annullamento senza rinvio limitatamente all’espulsione, che va esclusa, restando il ricorso inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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