Patteggiamento in appello, inammissibile il ricorso per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 38268 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103 e disciplinato dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui l’imputato deduca violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che, ai fini della determinazione della pena, non sarebbe stato adeguatamente considerato il ruolo marginale assunto nell’ambito della società e lo sforzo economico risarcitorio. La sentenza adottata su accordo delle parti non è soggetta a censure sul trattamento sanzionatorio, perché l’istituto implica rinuncia al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza. L’inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza dell’11 marzo 2025 pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato all’imputato — chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta patrimoniale — la pena concordata con il Procuratore generale nella misura di due anni di reclusione, previo riconoscimento delle concordate attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

Avverso quella sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto, in buona sostanza, che ai fini della determinazione della pena si sarebbe dovuto considerare il ruolo del tutto marginale da lui assunto nell’ambito della società, oltre al suo sforzo economico risarcitorio.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla disciplina del patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, e dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., a sua volta inserito dall’art. 1, comma 62, legge n. 103/2017, come da ultimo modificato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022.

Il provvedimento impugnato è stato reso su accordo delle parti: l’imputato e il Procuratore generale hanno concordato la pena, con implicita rinuncia al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza. Da qui la conseguenza processuale: le censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio non sono proponibili, perché investono un profilo sottratto al sindacato di legittimità quando la sentenza recepisce l’intesa raggiunta.

La Corte ha quindi rilevato che l’inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, così come stabilito dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La declaratoria non richiede l’instaurazione del contraddittorio camerale, trattandosi di esito espressamente previsto dalla norma richiamata.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. Il ricorso è stato così respinto nella sua interezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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