Indeducibile la censura sull’art. 129 nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 18784 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per indeducibilità il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che censuri la mancata motivazione in ordine all’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non rientrando tale censura tra quelle tassativamente consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017. L’obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento è conformato alla natura negoziale dell’atto: il giudizio negativo sulla ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. richiede una specifica motivazione solo se dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità; in mancanza, è sufficiente una motivazione anche implicita che dia conto della verifica compiuta. L’imputato, avendo accettato il patto, non può proporre censure che coinvolgono l’accordo dal medesimo accettato.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina). Con il ricorso veniva dedotta la violazione di legge per la mancata motivazione in ordine all’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che la censura prospettata non rientra tra i motivi tassativamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso le sentenze di patteggiamento, ossia quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Sesta Sezione ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento è necessariamente conformato alla particolare natura giuridica di tale decisione: lo sviluppo delle linee argomentative è correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Il giudizio negativo circa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità; in caso contrario è sufficiente una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, della verifica compiuta.
Inoltre, la motivazione può essere sintetica e a struttura enunciativa anche per gli altri profili significativi della decisione, quali la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, la congruità della pena, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. L’imputato non ha interesse a censurare tale motivazione come insufficiente, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile e con il patto da lui accettato.
Nel caso di specie, il giudice aveva dato conto che la pena era correttamente determinata e che non sussistevano le condizioni per una più favorevole pronunzia. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso