Ricorso del PM inammissibile per carenza di interesse sulla qualificazione del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 28249 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia riqualificato il fatto e annullato la misura coercitiva per un capo di imputazione è inammissibile per carenza di interesse quando non solleciti alcuna modifica della misura cautelare in atto applicata. La diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame non incide sul procedimento principale, ma resta confinata alla fase incidentale. La parte pubblica, inoltre, è esonerata dalla condanna al pagamento delle spese processuali per la sua qualità.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo A. Il Tribunale aveva invece annullato il provvedimento coercitivo quanto al capo B, riqualificando il fatto da estorsione aggravata a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sempre aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., reato non idoneo, per la pena prevista, a supportare la misura.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B. Secondo il ricorrente, l’indagato aveva agito quale prestanome di un esponente mafioso e in combutta con lui, al fine di agevolare un clan, ciò che avrebbe escluso in radice la definizione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La parte pubblica ricorrente si doleva esclusivamente della diversa qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B, ma non sollecitava alcuna modifica della misura degli arresti domiciliari in atto applicata.
La Corte ha chiarito che tale modifica non avrebbe comunque potuto aver luogo, non essendo stato impugnato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari, invece della custodia cautelare in carcere richiesta in origine dal pubblico ministero.
L’assenza di interesse è stata colta anche riguardo all’estensione della decisione del Tribunale sulla qualificazione giuridica del fatto: essa non incide sul procedimento principale, ma resta limitata alla fase incidentale. A sostegno di tale conclusione la Corte richiama Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900-02.
Infine, la qualità di parte pubblica della ricorrente l’ha esonerata dalla condanna al pagamento delle spese processuali. Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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