Il termine di prescrizione presuntiva per il compenso dell’avvocato decorre dalla sentenza non impugnabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 12998 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compenso per l’attività difensiva dell’avvocato, il termine triennale della prescrizione presuntiva, di cui all’art. 2956 c.c., decorre dalla “decisione della lite”, la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa. Per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione, da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio. La notificazione della sentenza effettuata dal difensore per far decorrere il termine breve per l’impugnazione costituisce un’ulteriore prestazione professionale idonea a incidere sulla decorrenza del termine prescrizionale. L’eccezione di prescrizione presuntiva, ai sensi dell’art. 2959 c.c., va rigettata solo se chi la oppone ha ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.
Il Fatto
L’amministratrice della comunione ereditaria di un avvocato deceduto proponeva ricorso alla Corte d’appello per ottenere il pagamento delle competenze maturate per l’attività professionale svolta dal proprio dante causa su mandato di due clienti, poi deceduti, ai quali erano succeduti i resistenti. La somma era stata formalmente richiesta con lettere del febbraio 2019, ma i convenuti eccepivano l’avvenuto pagamento e la prescrizione presuntiva triennale, da ritenersi maturata dalla data di pubblicazione della sentenza che aveva definito il giudizio, ossia il 4 febbraio 2016.
La Corte d’appello accoglieva l’eccezione, ritenendo tardive le missive di messa in mora e rigettando la domanda. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla dedotta nullità per violazione degli artt. 112, 116, 115 e 132 c.p.c. e degli artt. 1703 e 2957 c.c., in quanto il giudice di merito si era correttamente limitato a precisare che la richiesta concerneva le prestazioni rese per un unico processo. Sul punto, la Corte richiama il principio per cui l’incarico professionale dell’avvocato va considerato unitariamente anche quando vi siano stati più gradi di giudizio, indipendentemente dal rilascio di nuove procure, trattandosi di prosecuzione dell’affare originario e non del suo esaurimento.
Il secondo motivo, riguardante l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e l’applicazione dell’art. 2959 c.c., è stato rigettato: i controricorrenti, nella memoria di costituzione, si erano limitati a eccepire la prescrizione presuntiva, senza aver mai ammesso in giudizio la mancata estinzione dell’obbligazione. Non ricorrevano, quindi, i presupposti per la sanzione prevista dalla norma invocata.
È stato, invece, accolto il terzo motivo, con cui la ricorrente deduceva che il termine prescrizionale doveva decorrere non dalla pubblicazione della sentenza, bensì dal suo passaggio in giudicato, considerato che l’attività difensiva era proseguita sino alla notificazione della pronuncia, effettuata il 7 aprile 2016 per determinare il decorso del termine breve per l’impugnazione. La Corte ha chiarito che il termine triennale decorre dalla “decisione della lite”, coincidente con la pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa. Nel caso di specie, alla data del 4 febbraio 2016 la sentenza era ancora impugnabile e non aveva pertanto definito definitivamente il giudizio; il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare la deduzione della ricorrente circa l’ulteriore prestazione professionale consistente nella notificazione della sentenza, e solo alla luce di tale adempimento accertare l’effettiva decorrenza del termine.
L’accoglimento del terzo motivo ha comportato l’assorbimento del quarto, relativo al giuramento decisorio deferito in via subordinata. L’ordinanza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per la rivalutazione della questione alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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