Prescrizione del credito dell’avvocato: il dies a quo decorre dalla perenzione, non dalla data dell’ultima attività (Cass. civ. Sez. 2 n. 11601 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del credito professionale dell’avvocato, l’art. 2957, comma 2, c.c. individua due distinti criteri di decorrenza: per gli affari conclusi, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, dall’ultima prestazione. La regola dell’ultima prestazione si giustifica solo in caso di mera inerzia processuale, non quando subentri una causa, oggettiva o soggettiva, che ponga fine al rapporto professionale, come la morte del difensore o l’estinzione del giudizio. Nel processo amministrativo, l’estinzione del giudizio deve essere dichiarata dal giudice: prima dell’adozione e della definitività del decreto di perenzione, il rapporto processuale è ancora pendente, sicché la prescrizione del credito professionale non può decorrere dalla scadenza del termine biennale per l’istanza di prosecuzione. La morte del difensore, intervenuta prima della perenzione, determina la cessazione del rapporto e segna il dies a quo del termine di prescrizione.
Il Fatto
Il tribunale aveva ingiunto al comune il pagamento di compensi professionali dovuti a un avvocato deceduto, per attività svolta in due giudizi innanzi al giudice amministrativo. Il comune oppose la prescrizione del credito. La Corte d’appello, rigettata l’applicabilità della prescrizione presuntiva triennale, aveva dichiarato prescritto il credito facendo decorrere il termine decennale dalle ultime attività svolte dal difensore nei due giudizi, aggiungendo il biennio massimo per la fissazione dell’udienza, con la conseguenza che il termine era già maturato alla data di notifica del decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione le eredi del difensore propongono ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, enunciando il principio per cui l’art. 2957, comma 2, c.c., dettato in materia di prescrizione presuntiva, si applica anche alla prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agli avvocati. La norma va interpretata nel senso che individua il dies a quo non solo nei casi espressamente previsti, ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o soggettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente e professionista. Per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione, ma tale regola opera solo quando il rapporto di patrocinio conosca una prolungata inerzia per una stasi del processo e non subentri alcuna causa che ponga termine al rapporto stesso.
Con riguardo all’estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. Sez. 2, n. 7429 del 2024; Cass. Sez. 2, n. 2222 del 2026) secondo cui la prescrizione del credito professionale non può decorrere prima della data di pronuncia del decreto di perenzione, non rilevando la scadenza del termine biennale. L’estinzione del giudizio, infatti, va dichiarata dal giudice e, prima dell’adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.
Applicando detti principi al caso di specie, la Corte rileva che per il primo giudizio, conclusosi con decreto di perenzione del 15.10.1999, la prescrizione non poteva decorrere prima di tale data, essendo il rapporto processuale rimasto pendente fino all’emissione del decreto. Per il secondo giudizio, invece, il decesso del difensore, avvenuto in data 14.4.2002, ha determinato la cessazione del rapporto professionale prima della pubblicazione del decreto di perenzione. Pertanto, da tale ultima data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che il credito non era ancora prescritto alla data di notifica del decreto ingiuntivo dell’11.06.2008.
La sentenza impugnata, non avendo applicato i principi esposti, viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi enunciati e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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