La presunzione cautelare prevale sull’attualità nel reato associativo (Cass. pen. Sez. 4 n. 12800 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, prevale, in quanto speciale, sulla regola generale dell’art. 274 cod. proc. pen., facendo ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. La prognosi di pericolosità non deve essere rapportata alla sola operatività dell’associazione o alla data dei reati fine, ma alla possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali. Ai fini della gravità indiziaria, nella fase cautelare non si applicano i requisiti di precisione e concordanza richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio di merito. Il significato attribuito al linguaggio criptico delle conversazioni intercettate costituisce valutazione di merito insindacabile in cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato l’ordinanza genetica del G.i.p. che applicava all’indagata la custodia cautelare in carcere per l’ipotesi associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per diversi episodi di violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Le indagini, fondate su attività captativa e servizi di osservazione, avevano delineato un’organizzazione dedita al commercio di stupefacenti in un quartiere di Marsala, gestita da un gruppo a base familiare. All’indagata era contestato di aver continuato a gestire gli affari del gruppo anche dall’interno della struttura di detenzione e dopo l’ammissione agli arresti domiciliari, avvalendosi dell’apporto di un congiunto e di utenze cellulari introdotte illecitamente in carcere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto richiamato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, ribadendo che alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare la congruità logica della motivazione del giudice di merito sulla gravità del quadro indiziario. Ha inoltre precisato che, nella fase cautelare, è sufficiente il requisito della sola gravita degli indizi, non essendo richiamati dal comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. i requisiti di precisione e concordanza previsti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio di merito.
Quanto alla fattispecie associativa, la Corte ha rammentato che il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 richiede un vincolo associativo di natura permanente tra tre o più persone, qualificato da una organizzazione anche minima ma tendenzialmente stabile e da un programma criminoso volto a una serie indeterminata di delitti. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato le conversazioni intercettate – ampiamente riportate in motivazione – che fotografavano la costituzione dell’associazione, la base operativa e la ripartizione di ruoli, elementi idonei a escludere che si trattasse di rapporti meramente familiari e occasionali. In relazione alla durata della partecipazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui non rileva il periodo di osservazione delle condotte, purché emergano elementi dai quali desumere l’adesione al programma criminoso.
Sulle esigenze cautelari, la Corte ha escluso l’automatismo denunciato dalla difesa, osservando che l’assetto normativo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. contempla due presunzioni relative, superabili solo con elementi specifici. La presunzione di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia cautelare è prevalente e speciale rispetto all’art. 274 cod. proc. pen., sicché fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i requisiti di attualità e concretezza del pericolo. Il Tribunale aveva inoltre correttamente escluso che il decorso del tempo potesse avere rilievo, valorizzando le modalità dei fatti e la personalità dell’indagata. Il ricorso, che contrapponeva una diversa lettura delle emergenze senza confrontarsi realmente con la motivazione, è stato rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva