Nullo il primo titolo cautelare ma il G.I.P. può rinnovarlo (Cass. pen. Sez. V n. 31267 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della prima ordinanza cautelare, per omesso espletamento dell’interrogatorio preventivo prescritto a pena di nullità dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non si trasmette alla seconda ordinanza adottata dal medesimo giudice dopo il compimento dell’interrogatorio: la richiesta cautelare del pubblico ministero conserva validità per tutto il procedimento e il giudice può emettere un nuovo provvedimento correttivo, sostitutivo o integrativo senza necessità di nuova istanza. L’incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione e non vizio comportante la nullità del provvedimento, non essendo riconducibile al difetto di capacità del giudice di cui all’art. 178, lett. a), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il pubblico ministero esercitava l’azione cautelare nei confronti dell’indagato per i reati di furto aggravato in concorso e di spendita illecita di bancomat. Il giudice per le indagini preliminari applicava la misura degli arresti domiciliari con ordinanza del 27.12.2024, senza procedere al previo interrogatorio richiesto dalla nuova disciplina.

Rilevata l’omissione, il giudice dichiarava la perdita di efficacia della misura e, dopo aver svolto l’interrogatorio nel corso del quale l’indagato si avvaleva della facoltà di non rispondere, adottava una nuova ordinanza cautelare di identico contenuto. Il tribunale del riesame annullava parzialmente il provvedimento per difetto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a uno dei capi. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo la nullità derivata del secondo titolo e l’incompatibilità del giudice.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto dichiarare non la perdita di efficacia della misura, ma la nullità dell’ordinanza emessa il 27.12.2024, stante l’espressa previsione dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.

Tale nullità, però, non si trasmette alla seconda ordinanza. Essa non impediva al medesimo giudice di adottare un nuovo provvedimento su richiesta del pubblico ministero, rimanendo integro il suo potere. La giurisprudenza di legittimità — richiamata nelle pronunce Sez. I n. 1861 del 1992 e Sez. II n. 17362 del 2008 — ha chiarito che l’impulso della parte pubblica mantiene validità sino a quando non sia manifestata una volontà incompatibile, e che la richiesta cautelare non va rinnovata quando la caducazione dipenda da un vizio meramente formale, bastando quella precedente a soddisfare le prescrizioni degli artt. 178, lett. b), e 291 cod. proc. pen.

Il caso concreto riguarda proprio un’ordinanza illegittima perché adottata senza il requisito formale prescritto a pena di nullità: rientrava quindi nel potere del giudice adottare un provvedimento sostitutivo, purché si ovviasse alla mancanza mediante l’interrogatorio preventivo. A ciò il giudice aveva provveduto, convocando l’indagato per l’8.1.2025. L’interrogatorio non può ridursi a mero formalismo, essendo la sede deputata ad assicurare il contraddittorio sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, la cui mancata valutazione determina la nullità ai sensi dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

Quanto all’incompatibilità endoprocessuale, la Corte richiama il consolidato orientamento — Sez. III n. 34581 del 2021, oltre alle Sezioni Unite n. 23 del 1999 e n. 5 del 1996 — secondo cui essa costituisce unicamente motivo di ricusazione, da farsi valere nei termini e nelle forme dell’art. 38 cod. proc. pen., e non vizio di nullità. La soluzione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione dalla Corte cost. n. 473 del 1993 e dalle ordinanze n. 36 del 1999 e n. 346 del 2000. La Corte cost. n. 179 del 2024 ha confermato che l’incompatibilità presuppone che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. Manifestamente infondata è dunque la questione di legittimità costituzionale prospettata. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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