Principio di specialità e improcedibilità dell’esecuzione della pena (Cass. pen. Sez. 1 n. 14908 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di consegna attiva, disciplinata dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69/2005, è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale. Tale condizione integra una causa di improcedibilità che opera sino a quando non sia attivato il meccanismo di estensione del mandato di cui all’art. 26, comma 3, legge n. 69/2005. Ne consegue che le sentenze di condanna per fatti anteriori e diversi da quelli oggetto del mandato di arresto europeo non possono essere portate ad esecuzione, nemmeno tramite l’ordine di esecuzione di pene concorrenti, e che il periodo di custodia cautelare sofferto in relazione al procedimento per il quale la consegna è stata disposta non può essere computato in detrazione di pene ineseguibili ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen.
Il Fatto
Un detenuto, consegnato all’Italia dalla Slovenia in esecuzione di un mandato di arresto europeo per i reati ascrittigli in un determinato procedimento, veniva destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Catanzaro, relativo a due sentenze di condanna per fatti diversi. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che la Procura aveva successivamente rideterminato la pena residua in giorni zero, computando in detrazione un periodo di custodia cautelare sofferto dall’interessato in relazione al procedimento per il quale era avvenuta la consegna, dichiarava il non luogo a provvedere. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore del condannato, deducendo la violazione del principio di specialità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamato il disposto dell’art. 26 della legge n. 69/2005, la S.C. ha rammentato che la consegna della persona è sempre subordinata alla condizione che, per fatti anteriori e diversi da quello per il quale è stata concessa, la stessa non venga sottoposta a procedimento penale né privata della libertà personale in esecuzione di una pena. Tale disposizione introduce una causa di improcedibilità a vantaggio del soggetto consegnato, salve le eccezioni tassativamente elencate dalla legge.
Nel caso di specie, non emergendo alcuna delle condizioni che legittimano il superamento del principio di specialità, la persona consegnata non poteva essere sottoposta a procedimenti penali diversi da quello per il quale l’estradizione era stata concessa, né potevano essere eseguite nei suoi confronti le pregresse sentenze di condanna, oggetto del provvedimento di cumulo.
La Corte ha quindi ritenuto erroneo l’operato del giudice dell’esecuzione laddove ha avallato la legittimità dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura, che aveva proceduto ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen. a imputare il periodo di custodia cautelare già sofferto dal ricorrente in relazione al procedimento per il quale era stata disposta la consegna. Tale procedimento presuppone che la pena sia in concreto eseguibile, condizione che non ricorre in ragione della predetta causa di improcedibilità, realizzando un indebito effetto sfavorevole per il condannato.
La S.C. ha infine giudicato impropri i richiami giurisprudenziali operati dal giudice di merito, atteso che i precedenti citati concernevano casi opposti, nei quali il periodo di custodia cautelare era stato computato a favore del condannato proprio sul presupposto che non si ponessero in esecuzione condanne diverse da quelle per le quali il mandato di arresto europeo era stato eseguito. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.